E’ quanto prevede il decreto ministeriale 17 marzo 2018, n. 49 che, innanzitutto, stabilisce che la contabilità dei lavori sia effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici con uso di piattaforme, anche telematiche, «interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari» e ciò allo scopo di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Questi strumenti devono essere in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori, invece di essere svolta all’interno della p.a., è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono ricevere l’ok preventivo da parte del Rup.
Il principio di base è che se si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione, che poi deve essere immediatamente trasmessa al Rup, nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Se i danni dipendono da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Per la determinazione dell’indennizzo, il direttore dei lavori stila un verbale in cui deve essere accertato, fra gli altri, lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente, le cause dei danni e l’eventuale negligenza. In tema di riserve il direttore dell’esecuzione si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto. Si tratta di una vera e propria deregulation, tale da determinare regole diverse da stazione appaltante a stazione appaltante in una logica non del tutto coerente con la certezza del diritto e dei rapporti fra impresa e amministrazione. Ad ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti e, nei successivi cinque giorni, elabora il certifi cato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Diventa obbligatorio per il direttore dei lavori prevedere «analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore». In precedenza era una facoltà.
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