Consorzi tra enti: la remunerazione degli amministratori è condizionata all’autonomia finanziaria dell’ente

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile erogare un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio intercomunale.

8 Aprile 2022
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Le disposizioni del d.l. 78/2010 all’art.7, comma 5, prevedono che “Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”. Tuttavia, la Corte dei conti per la Campania (deliberazione n.20/2022), conformandosi alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, ha precisato che il pagamento dei compensi agli amministratori è possibile solo se l’ente si autofinanzia, escludendo i compensi esclusi in caso di finanziamento, anche parziale dell’ente, a carico delle finanze pubbliche.

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile erogare un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio intercomunale.

La risposta

Se è vero che il d.l. 78/2010 all’art.7, comma 5, ultimo periodo ha previsto che “Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”, tuttavia, sul punto è intervenuta la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/2019) la quale ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente. In particolare, stato sostenuto che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In altri termini, è stato precisato che “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri”.

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