Consorzi di enti, niente indennità per il sindaco-presidente

ItaliaOggi
14 Gennaio 2022
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di Vincenzo Giannotti

Le disposizioni legislative vietano l’erogazione dei compensi, ai titolari di incarichi politici, cui siano conferiti incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni. Non si sottrae a tale obbligo il consorzio tra comuni che rientra a pieno titolo all’interno dell’alveo delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, in caso di nomina del sindaco a presidente dell’assemblea dei soci a cui siano stati corrisposti, per la carica rivestita, eventuali compensi, questi ultimi sono da considerare illeciti e come tali oggetto di danno erariale per violazione del divieto disposto dal legislatore. Per tale ragione, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (sentenza n.411/2021) ha condannato per danno erariale, pari alla somma dei compensi illegittimi percepiti, il medesimo presidente e, in via sussidiaria, i presidenti del cda e i direttori generali succedutesi nel tempo. Il caso Un sindaco nominato presidente dell’assemblea dei soci di un consorzio tra enti locali, è stato rinviato a giudizio per aver ricevuto compensi illeciti per la carica rivestita, rientrando nel dolo la fattispecie del danno erariale, mentre per colpa grave, in ragione dell’omesso controllo e vigilanza, sono stati rinviati a giudizio sia i presidenti del consiglio di amministrazione sia i direttori generali succedutisi nel tempo. I revisori dei conti, invece, non sono stati convenuti in quanto la procura erariale ha ritenuto che la loro condotta non sia stata caratterizzata da colpa grave.

A dire della procura la responsabilità era evidente in quanto la disposizione legislativa di cui all’art.5, comma 5, del d.l. 78/2010 ha stabilito in modo chiaro che «ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute». La difesa Secondo la difesa, la procura avrebbe errato nell’individuare il consorzio tra le pubbliche amministrazioni previste dalla normativa. Infatti, «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196» si riferirebbe alle amministrazioni pubbliche rientranti nel conto consolidato dell’Istat dove non è inserito il consorzio. La conferma della condanna Evidenzia il Collegio contabile come, nel caso di specie, si sia in presenza di un consorzio tra enti locali e, il suo mancato inserimento nell’elenco Istat, ai fini dell’applicabilità delle misure di contenimento della spesa disposte con il d.l. n. 78/2010, non è dirimente. Infatti, secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 2818/2014) l’elenco Istat deve essere «intesoa fini meramente ricognitivi dei soggetti destinatari delle misure e non quale fonte di individuazione della natura di amministrazione pubblica». E’ lo stesso legislatore a precisare successivamente, con il d.l. n.16/2012, che per amministrazioni pubbliche s’intendono «comunque le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165», tra le quali sono ricompresi i consorzi di comuni.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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