Le ex Ipab non rientrano nel bilancio consolidato quando il Comune nomina soltanto gli amministratori. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte dell’ente locale non costituisce infatti di per sé mandato fiduciario, quindi controllo pubblico; pertanto le ex Ipab possono non rientrare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell’ente. Il chiarimento è stato fornito dalla Commissione Arconet su richiesta di Anci per fare chiarezza dopo le novità introdotte alla riforma del terzo settore. Il principio contabile applicato 4/4 sul bilancio consolidato prevede che costituiscono, tra gli altri, il Gruppo Amministrazione Pubblica gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 1 del Dlgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell’ambito dei requisiti previsti, «il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda». A titolo esemplificativo fanno parte della categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni. Tra queste associazioni e fondazioni di diritto privato rientrano le ex Ipab frutto dei processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza (Dpcm16 febbraio 1990 e Dlgs 207/2001). Il decreto Semplificazioni (Dl 135/2018), all’articolo 11-sexies, ha aggiunto una norma interpretativa finalizzata a esonerare le associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall’ambito di applicazione della normativa degli enti del terzo settore. La motivazione dell’esclusione risiede nella circostanza che la nomina degli amministratori di questi enti da parte della Pa rappresenta una mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico. Alla luce delle modifiche apportate alla disciplina del Codice del terzo settore, le ex Ipab sono da escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica, dal momento che il potere di nomina dei componenti dell’organo di governo, per espressa previsione normativa, esclude il controllo dell’ente pubblico. Al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la commissione Arconet chiede però l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di appurare se, fermo restando che la nomina degli amministratori da parte della Pa non si configura quale controllo pubblico, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina del Dlgs 118/2011 come, ad esempio, l’obbligo di ripianare i disavanzi.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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