La verifica e la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie reciproche con gli enti e le società controllati e partecipati sono condicio sine qua non per la corretta redazione del bilancio consolidato. L’indicazione operativa arriva dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte, nella recente deliberazione n. 25/2018/Par Tale adempimento, previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j), del dlgs 118/2011 e le cui risultanze devono essere allegate al rendiconto della gestione è «funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’unica entità economica «gruppo, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative». La pronuncia ricorda che, dall’esercizio 2017, anche gli enti locali con meno di 5 mila abitanti sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato (art. 233bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali ) e, sempre a decorrere da tale esercizio, per effetto delle modifiche introdotte dal dm del ministero dell’economia e delle finanze datato 11 agosto 2017, anche le partecipazioni al di sotto della soglia minima di rilevanza confluiscono nel perimetro del consolidamento, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, se la società è in house e se gli enti partecipati sono destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. In tal senso, è obbligatorio consolidare anche le partecipazioni inferiori all’1% ove le stesse siano riconducibili ad enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, a società in house e ad enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, come precisato al cap. 3.1 dell’allegato n. 4/4 del dlgs 118/2011. La Corte, inoltre, richiamando la deliberazione n. 2/2016/Qmig della Sezione autonomie, ricorda che «l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, dlgs n. 118/2011)».
Consolidato, focus su debiti e crediti
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