La pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, con l’ovvia esclusione della possibilità di applicare retroattivamente coefficienti successivamente introdotti, non vigenti al momento in cui il titolo fu rilasciato.
Consiglio di Stato: il comune può rideterminare l’importo del contributo di costruzione
Il Consiglio di Stato con la sentenza 7 febbraio 2023 n. 1320 ha stabilito che la pubblica amministrazione può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione.
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