di Patrizia Ruffini
A distanza di sette anni dall’introduzione del meccanismo di estrazione a sorte dei revisori degli enti locali, il ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito tutti i pareri rilasciati dal 2012, con l’intento di aiutare gli operatori del settore e i soggetti interessati a orientarsi nel dare attuazione alla normativa. Ampia la panoramica offerta dai novantaquattro pareri resi dall’entrata in vigore dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Conflittualità ente-revisore Di fronte alle frequenti situazioni conflittuali fra amministrazione e revisore, il ministero ribadisce che non ha alcun potere di intervento per dirimerle. L’organo di revisione, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco, è nominato dall’ente con delibera consiliare, il quale rimane titolare della competenza sul funzionamento dell’organo. Ricorda infatti il Viminale che è prevista l’adozione di provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del Tuel, laddove vengano riscontrate le inadempienze indicate. Inoltre l’ente può informare l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili locale, cui il revisore è iscritto, nel caso in cui ravvisi comportamenti professionali ritenuti deontologicamente non corretti e contrari a quanto disciplinato nel codice deontologico della professione, approvato dal Cndcec il 17 dicembre 2015 e aggiornato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2019. La legge, precisa ancora il ministero, non prevede ipotesi di sostituzione della figura del revisore, né tanto meno contempla la possibilità di nomina di un commissario ad acta per il compimento di singoli atti che rientrano nelle funzioni del controllore. Sorteggio In merito al sorteggio dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori dei conti, il Viminale ribadisce che è basato sulla pura “casualità” e concede a tutti i partecipanti la stessa probabilità di essere estratti. L’algoritmo alla base del sorteggio è stato costruito libero da qualsivoglia vincolo ma ciò, negli anni, ha comportato una evidente disparità tra soggetti “fortunati” che vengono estratti più volte e altri che a parità di iscrizione non vengono mai estratti. A seguito di varie segnalazioni sul funzionamento del sistema di estrazione, il ministero ha previsto nel nuovo schema di decreto in istruttoria, la modifica dell’algoritmo di estrazione a sorte, in modo da rafforzare le probabilità di estrazione di chi non è stato mai estratto, tenendo conto degli incarichi già posseduti dagli iscritti. Incarico, sede di svolgimento e proroga L’inizio del triennio di incarico decorre dalla data di esecutività della delibera consiliare e non può essere differito dalla delibera di nomina. L’organo di revisione, in linea generale e di regola, non può che svolgere le proprie funzioni presso la sede dell’ente per conto del quale svolge l’incarico, ferma restando la potestà regolamentare in ordine al funzionamento dell’organo e, quindi, anche circa le modalità e il luogo di svolgimento delle relative funzioni. Nel caso di collegio, la dimissione di due componenti su tre lo fa decadere e comporta l’obbligo di procedere con l’estrazione dei nominativi per i componenti di un nuovo collegio. La prorogatio dell’incarico dei revisori non può superare i quarantacinque giorni. Al fine di consentire il rinnovo dell’organo di revisione entro il termine di scadenza dell’incarico, l’articolo 5, comma 2, del Dm 23/2012, ha previsto che gli enti locali debbano dare comunicazione di tale scadenza alla Prefettura della Provincia di appartenenza almeno due mesi prima della scadenza per permetterle di procedere all’estrazione per tempo. Nel caso in cui l’ente non abbia comunque provveduto al rinnovo dell’organo nel termine di scadenza, lo stesso è prorogato per non più di quarantacinque giorni. Sarà, quindi, cura del Comune procedere al rinnovo del collegio di revisione nei termini massimi consentiti, posto che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono e tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. Il revisore dei conti che abbia già svolto due incarichi presso lo stesso ente non può essere nominato una terza volta nel medesimo ente. Parere tributi e firma del certificato Il rilascio del parere obbligatorio da parte dell’organo di revisione circa l’applicazione dei tributi locali è da intendersi riferito alle sole proposte di regolamento, comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe e non a qualsiasi atto appartenente alla competenza consiliare in tale materia. L’eventuale ampliamento delle funzioni affidate ai revisori necessita di apposita previsione statutaria. Riguardo alla competenza alla firma del certificato al rendiconto, nel caso in cui il parere allo stesso sia stato dato dall’uscente revisore e, successivamente, vi sia stata la nomina del nuovo revisore dei conti, il ministero, dopo aver evidenziato che il certificato al rendiconto di gestione è un atto conseguenziale al rendiconto con valore meramente certificativo-formale, non esprimendo una valutazione nel merito del conto consuntivo, afferma che deve essere firmato dal revisore in carica. Infine, la risposta ai quesiti degli enti locali in materia dei revisori dei conti viene rilasciata a mero titolo collaborativo e l’eventuale mancato riscontro non si può configurare come silenzio assenso.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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