L’assunzione dello staff del Sindaco richiede ai candidati immessi nell’ente un titolo di studio equivalente a quello previsto dal contratto collettivo, così ad esempio l’assunzione nella categoria D richiede il possesso della Laurea da parte dell’incaricato dal Sindaco o del Presidente della Provincia. La mancanza di tale titolo di studio è stata sanzionata dalla Corte dei conti di primo grado ponendo a carico del legale rappresentate dell’ente locale la spesa inutilmente corrisposta al personale incaricato. Il Presidente della Provincia si è allora rivolto alla Corte di Appello che, con sentenza 8 luglio 2019 n.244, ne ha confermato la condanna.
La vicenda
Il Collegio di primo grado della Corte dei conti ha condannato il Presidente della Provincia per aver concorso a nominare, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, quale proprio segretario particolare, un soggetto sprovvisto di particolari titoli culturali e professionali riconoscendogli un trattamento economico omnicomprensivo parametrato a quello previsto dal CCNL per la categoria professionale «D». Il Collegio contabile ha, nel caso di specie, valutato sia i requisiti culturali che le pregresse esperienze professionali i incongrui, anche tenuto conto degli orientamenti manifestati dalla Corte costituzionale in tema di incarichi fiduciari a soggetti esterni alla PA. In alti termini, il trattamento economico (quello di categoria D) è stato ritenuto sproporzionato rispetto al profilo professionale che il designato avrebbe potuto ricoprire in base alle previsioni del pertinente CCNL. il danno era, perciò, determinato nella misura differenziale tra l’importo lordo corrisposto e quello previsto dalla contrattazione collettiva per la qualifica appropriata ai requisiti culturali e professionali (B1). In tale ambito il Collegio contabile ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la c.d. esimente politica in quanto in quanto il provvedimento di nomina e di determinazione del compenso rientrava proprio nell’attività discrezionale dell’organo politico e ciò lasciava poco spazio rispetto al momento della valutazione squisitamente tecnica rimessa agli uffici.
I motivi di appello del Presidente
Tra le motivazioni dell’appello il Presidente evidenzia come dal un lato, le disposizioni dell’art.90 del Tuel non prevedono che i soggetti destinati ad operare in posizione di staff siano provvisti di particolari, mentre dall’altro lato, l’eventuale limitazione della discrezionalità dell’organo di vertice dell’ente locale, con l’imposizione di vincoli alla selezione, sarebbe stata incompatibile con la natura squisitamente fiduciaria dell’incarico. In merito alla proporzionalità del compenso corrisposto evidenzia il Presidente che le funzioni di segretario particolare era adeguato rispetto ai compiti demandatigli, le cui caratteristiche erano tali da comportarne l’inquadramento in un livello non inferiore a D. Infine, non poteva non essere considerato il carattere temporaneo dell’incarico, errando il Collegio di primo grado nel prevedere la remunerazione prevista nel contratto collettivo che si riferisce a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tanto che il comma 3, dell’art. 90 del TUEL prevede un meccanismo compensativo (sostituzione del trattamento accessorio con un emolumento omnicomprensivo) proprio finalizzato a tener conto della specificità delle mansioni richieste al personale chiamato ad operare negli uffici di staff.
La conferma del Collegio di secondo grado
Rileva in via preliminare il Collegio di appello come la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare principi che trascendono l’occasionale situazione di riferimento (cfr. sent. 53/2012, riguardante la valutazione di una norma regionale che consentiva all’Amministrazione di avvalersi del supporto di professionalità esterne sulla base di meri “rapporti fiduciari”, indipendentemente, quindi, dal possesso del requisito della specializzazione universitaria), chiarendo, implicitamente (riferendosi all’indispensabilità di appropriati criteri di selezione), che i soggetti chiamati a ricoprire uffici di diretta collaborazione, in ausilio dell’attività dell’organo di vertice o di altra struttura politica, debbano essere provvisti di «competenza» e «professionalità» e, specularmente, che non possano essere scelti collaboratori esterni «del tutto priv(i) di qualificazione». Proprio questa correlazione tra professionalità dei candidati e remunerazione emerge anche dall’art. 90, comma 2, del TUEL laddove prevede l’applicazione al personale assunto per attività di staff del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. In altri termini, tale riferimento è da intendere come ancoraggio del trattamento economico riconoscibile alle soglie stipendiali specificate dal CCNL, con una duplice finalità tutoria: la prima, posta a garanzia del lavoratore chiamato a ricoprire l’incarico di staff, nel senso di evitargli l’erogazione di retribuzioni inferiori da quelle contemplate dalle previsioni contrattuali; la seconda, posta ad ausilio dell’Amministrazione, poiché ad essa fornente un parametro obiettivo di riferimento nelle determinazioni del trattamento economico di base del personale di diretta collaborazione.
In merito alle modifiche introdotte dal d.l.90/2014 che hanno previsto, fermo restando il divieto di compiti gestionali, che il contratto di lavoro con il personale dello staff possa avvenire prescindendo dal possesso del titolo di studio, con possibilità di parametrare il trattamento economico a quello dirigenziale. Quindi, è vero che la legge indirettamente riconosce la possibilità che il trattamento economico del personale, non adeguatamente titolato, assunto negli uffici di staff possa comunque essere parametrato a quello del personale con qualifica dirigenziale, ma nel caso di specie l’assunzione è avvenuta prima della novella legislativa, avendo portata innovativa rispetto ad un assetto che deponeva in senso contrario. Questa possibilità, della retribuzione parametrata a quella dirigenziale prescindendo anche dal titolo di studio, per poter essere attuata richiedeva, in ogni caso, un espressa previsione regolamentare dell’ente che, nel caso di specie non esiste. Infine, sarebbe spettato al Presidente motivare adeguatamente le ragioni che inducevano a ritenere, per il tramite della valorizzazione di ”compensative” doti di capacità ed esperienza, evincibili dal curriculum professionale esibito, remunerabili le alte funzioni di ausilio da prestare al vertice politico con il trattamento del personale dirigenziale.
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