Confermata la qualifica di agente contabile per chi riscuote l’imposta di soggiorno

Dall’introduzione dell’imposta di soggiorno, gli albergatori e gli altri soggetti che riscuotono l’imposta sono sempre stati qualificati “agenti contabili”. Si fa presente che tutti gli agenti contabili (di diritto, di fatto, interni ed esterni) sono obbligati a rendere il conto annuale delle attività svolte all’Amministrazione di appartenenza e/o all’Ente di riferimento.

18 Marzo 2021
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Dall’introduzione dell’imposta di soggiorno, gli albergatori e gli altri soggetti che riscuotono l’imposta sono sempre stati qualificati “agenti contabili”.

Vedasi:
– Corte dei conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 24/2015.
– Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 22/2016.
– Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n.5545 del 27 novembre 2017.

Si fa presente che tutti gli agenti contabili (di diritto, di fatto, interni ed esterni) sono obbligati a rendere il conto annuale delle attività svolte all’Amministrazione di appartenenza e/o all’Ente di riferimento.

Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 93:
“2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2:
“4.2 Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale….
Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti….
L’economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti..”.

La procedura della resa del conto da parte degli agenti contabili è disciplinata dall’art. 233 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e dal Codice di giustizia contabile di cui al D.Lgs. 26/8/16, n. 174.

I modelli contabili da utilizzare sono definiti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Infatti, l’art. 227, comma 6 ter, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone: “I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Con il DL 19/5/20, n. 34  conv. nella  L. 17 luglio 2020, n. 77, cambiano molte cose.

L’art. 180 dispone che il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

E’ prevista anche una dichiarazione entro il 30/6 dell’anno successivo. Per i mancati incassi, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria.

La domanda che sorge ora, dopo il DL 34/20, è questa: gli albergatori e gli altri soggetti che riscuotono l’imposta di soggiorno sono ancora qualificati come “agenti contabili” con tutti gli adempimenti conseguenti?

Nel frattempo è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 30227 affermando che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 180 del DL 34/20, non si configura il delitto di peculato nella condotta dei gestore della struttura ricettiva che non versa al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Infatti, il denaro ancora non versato a titolo d’imposta non costituisce denaro altrui e pertanto i gestori delle strutture ricettive non dovrebbero più essere considerati agenti contabili.

Tuttavia, alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti continuano a ritenere che i gestori delle strutture ricettive restano agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’articolo 180 del DL 34/2020. Vedasi Corte dei conti Sicilia sent.432 del 2/9/2020; Corte dei conti Toscana sent.273 del 30/9/2020 e n. 286 del 4/11/2020.

In una nota su Telefisco di gennaio 2021, il MEF precisa che malgrado l’attribuzione della condizione di responsabile d’imposta a opera dell’articolo 180 del DL 34/2020, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. II gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, cioè un agente contabile che maneggia denaro pubblico tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico (Cassazione, sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707).

Quindi in ultima analisi, il MEF si allinea con le posizioni della Corte dei Conti ribadendo la presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924.

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