Confermata la condanna del Sindaco e del responsabile finanziario per violazione del patto di stabilità

L’aver conseguito il patto di stabilità mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, ha visto la condanna del Sindaco e del responsabile finanziario, colpevoli di aver conseguito il risultato del patto di stabilità in modo elusivo.

1 Settembre 2021
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L’aver conseguito il patto di stabilità mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, ha visto la condanna del Sindaco e del responsabile finanziario, colpevoli di aver conseguito il risultato del patto di stabilità in modo elusivo. La Corte dei conti, Sez. II, giurisdizionale di Appello (sentenza n.315/2021) ha confermato la condanna erariale pari a cinque mensilità nette dell’indennità di carica (Sindaco) e tre mensilità della retribuzione netta (responsabile finanziario), oltre alle spese del giudizio.

Il fatto

La Procura della Corte dei conti ha citato in giudizio il Sindaco e il responsabile finanziario in relazione a due condotte mediante le quali il Comune avrebbe violato il cosiddetto patto di stabilità interno.

La prima violazione era dovuta all’incasso per oneri concessori per tre cappelle gentilizie, avendo imputato al titolo IV del bilancio l’entrata nonostante il carattere non definitivo, tanto che l’ente all’inizio dell’anno successivo rimborsava la medesima cifra iscritta in bilancio come incassata, dopo aver appurato che la richiedente non vantava alcun titolo per ottenere la concessione delle predette cappelle gentilizie. Secondo la Procura la condotta lecita consentita sarebbe stata quella di iscrivere l’entrata in questione nel titolo VI del bilancio (ossia fra i c.d. servizi in conto terzi, peraltro ininfluenti ai fini della verifica sul rispetto del patto di stabilità) e la speculare successiva uscita nel titolo IV.

La seconda violazione è stata riscontrata da un ampio scostamento tra gli accertamenti tributari emessi nell’anno e delle relative riscossioni, nonostante un consistente importo lasciato dall’ente a residui attivi fosse stato oggetto di contenzioso tributario.

Il giudice di primo grado ha riscontrato la responsabilità oltre del Sindaco anche del responsabile finanziario esclusivamente per la prima violazione, cui sarebbe aggiuntiva il fatto che mentre le reversali di incasso recassero la data di fine dicembre, il timbro apposto dalla banca tesoriere su ciascuna di esse attestava l’incasso delle rispettive somme come avvenuto il 3 gennaio. Al responsabile finanziario è stata attribuita la colpa erariale di aver per la competenza dei fatti contabili avuto perfetta conoscenza della impossibilità di rilevazione degli incassi nell’anno di competenza che hanno permesso all’ente, in ragione dell’entità degli importi, di raggiungere il patto di stabilità. Avuto riguardo al Sindaco la responsabilità è stata a lui attribuita in quanto, dopo aver chiesto chiarimenti al responsabile finanziario con specifiche note riguardo agli incassi registrati, ha poi sottoscritto il prospetto inviato al MEF del rispetto del patto di stabilità. In ragione del differente apporto causale di responsabilità, il Collegio contabile ha sanzionato il responsabile finanziario con la sanzione massima (tre mensilità nette), mentre la sanzione per il Sindaco è stata quantificata nella metà del massimo edittale (cinque mensilità nette dell’indennità di carica).

Per la seconda violazione, a dire del Collegio contabile di primo grado, non sarebbe dato comprendere in quale modo il modesto rapporto tra somme riscosse ed accertamenti tributari emessi potesse ritenersi rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità. La prima posta di danno, in ogni caso, era sufficiente per poter conseguire in modo illegittimo il patto di stabilità.

Le motivazioni dell’appello

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Sindaco e il responsabile finanziari evidenziando, tra l’altro, che debba ritenersi errato l’apprezzamento complessivo della condotta che la disposizione normativa contenuta nell’art. 1, c. 111 ter l. n. 220/2010 intende punire, posto che si tratterebbe di sanzione di carattere personale che si aggiungerebbe alle misure amministrative a carico dell’ente, esigendo quale elemento soggettivo il dolo, che dovrebbe desumersi dalla consapevolezza della condotta antigiuridica e dalla volontarietà del fine elusivo. Non vi sarebbe alcuna colpa del responsabile finanziario avendo ricevuto il versamento nel conto di tesoreria a fine anno, a nulla rilevando che condizioni successive di ammissibilità del rilascio della concessione. Avuto riguardo al Sindaco, nessuna responsabilità dovrebbe lui essere ascritta trattandosi di procedimenti gestionali a cui il medesimo non avrebbe partecipato per non averne titolo e limitandosi a votare dei documenti. In quest’ultimo caso, mancherebbe un aggancio alla normativa sanzionatoria secondo cui si dovrebbe essere in presenza di una condotta attiva consistente in devianze delle scritture contabili o altre forme elusive della corretta rappresentazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, che non rileverebbero nel momento in cui si approva il bilancio, tranne che non si dimostri che l’amministratore abbia ordito il disegno dell’occultamento doloso del patto di stabilità.

La conferma della responsabilità erariale

In via preliminare, i giudici contabili di appello, hanno evidenziato con la previsione normativa sanzionatoria La previsione sanzionatoria a carico dei singoli amministratori e del responsabile del servizio economico finanziario si appalesa del tutto distinta e non sovrapponibile all’apparato sanzionatorio a carico degli enti. In merito alle altre doglianze le stesse sono state disattese in quanto le operazioni contabili effettuate non sono state conformi alla loro sostanza economica ed amministrativa. Infatti, nel caso di specie si è trattato di una violazione del patto di stabilità in forma elusiva, mediante contabilizzazione di un’ entrata rilevante ai fini della verifica dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità, secondo il criterio della competenza mista. In questo caso il Comune avrebbe dovuto era tenuto ad effettuare una diversa contabilizzazione dell’entrata in questione idonea ad impedire che questa, nonostante fosse divenuta sul piano contabile immediatamente insussistente, potesse favorevolmente incidere sul saldo finanziario rilevante al fine del rispetto del patto di stabilità interno. In altri termini, il patto di stabilità interno non sarebbe stato rispettato qualora l’entrata e la correlativa uscita di euro fossero state correttamente contabilizzate, essendo l’entrata condizionata alla verifica di sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità della domanda stessa. Pertanto, il pagamento ricevuto dal da parte del richiedente poteva ritenersi dovuto solo a fronte del rilascio definitivo della concessione cimiteriale , una volta verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti. Pertanto, trattandosi di corrispettivo dovuto quale controprestazione rispetto all’avvenuto rilascio della concessione cimiteriale, la contabilizzazione dello stesso non poteva assumere carattere di definitività anteriormente all’avvenuto accertamento di sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda. La contabilizzazione è, invece, avvenuta in violazione dei principi contabili formulati dall’Osservatorio per la contabilità e la finanza degli enti locali in ordine alla fase dell’accertamento dell’entrata ed alla verifica della fondatezza giuridica dell’accertamento, ossia avrebbe dovuto essere classificata alla stregua di una entrata di cui al Titolo VI, assimilabile alle entrate conseguite a titolo di deposito cauzionale (i c.d. servizi in conto terzi), qualificabili quali mere partite di giro e quindi aventi effetti neutri ai fini del rispetto dei limiti del patto di stabilità. Il responsabile finanziario avrebbe, inoltre, contabilizzato l’entrata in violazione del l’art. 179 TUEL, non risultando correttamente accertata la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che potesse sostenere siffatta contabilizzazione dell’entrata al titolo IV. In modo identico deve essere accertata la responsabilità amministrativa del Sindaco per aver richiesto chiarimenti e, una volta ricevuti, confermato la sottoscrizione del patto di stabilità. Pertanto, il Sindaco ha consapevolmente aderito e sostenuto l’operazione chiaramente elusiva, omettendo qualsivoglia iniziativa volta a garantire la corretta rappresentazione dei fatti contabili.

Le condanne sanzionatorie debbono, pertanto, essere confermate.

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