Conferenza Unificata del 23/01/2014 – Allarme da parte dell’A.N.P.C.I. con richiesta di modifiche e proroga per i piccoli comuni nelle leggi di conversione

L’A.N.P.C.I. (associazione nazionale piccoli comuni d’Italia) in sede di conferenza unificata del 23/01/2014 ha proposto osservazioni al disegno di legge di conversione del D.L. 151/2013 e la soppressione o proroga degli adempimenti al disegno di legge di conversione del D.L.150/2013.

Qui di seguito il testo dell’emendamento al D.L.151/2013:

 All’art. 4, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

 Comma 4

“I Comuni piccoli con meno di 5.000 abitanti che abbiano dichiarato il dissesto nei periodi 2010/2013 sono autorizzati, in via straordinaria ed eccezionale, ad accedere all’accensione di mutui speciali con la Cassa Depositi e Prestiti, per il pagamento dei debiti documentati, certi ed esigibili, per un massimale di spesa annua in conto interessi a totale carico dello stato di 50 milioni di euro l’anno.” Per l’attuazione di tale disposizione è competente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che vi provvede con propria decretazione.” Motivazioni: Il D.L del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n.69 conv. In legge 9 agosto 2013, n.98 e s.m.) operativo dal 20 settembre 2013, stanziando 100 milioni di euro per i Comuni con meno di 5.000 abitanti in predissesto ha risolto un grande problema dei mutui da accendere con la Cassa Depositi e Prestiti, facendo carico allo Stato di molte spese in materia, facilitando il risanamento dei conti di tali Enti in difficoltà. Invece, nessun provvedimento è intervenuto nel frattempo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti( che sono, secondo i dati del Ministero dell’Interno, appena n. 29 quelli in dissesto tra piccoli e piccolissimi), che avevano dovuto dichiarare formalmente il dissesto ( art. 244, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), con procedura particolare commissariale e commissione speciale, sotto l’egida del Ministero dell’Interno – Direzione Generale Affari Civili -. I Comuni, in Italia (Regioni a statuto ordinario) sono soltanto n.27 ed hanno difficoltà con le procedure ordinarie a fare fronte ai propri debiti. Ora per un recupero del principio di eguaglianza di cui all’artt. 3, 5e 114 della costituzione italiana, sarebbe legittimo ed opportuno venire incontro anche a tali Comuni, al fine di farli rientrare nel risanamento della spesa pubblica allargata, facendo carico allo Stato, almeno dei soli oneri in conto interessi, nell’accensione dei mutui per assolvere ai propri debiti pregressi. Tale procedura è possibile non producendo uno sbilancio nei saldi previsti dal disegno di legge per la stabilità. Tale emendamento può evitare ai Comuni già dissestati di dichiarare un nuovo dissesto finanziario, per i debiti sopravvenuti e sopravvenienti alle dichiarazioni di dissesto ed eliminare, quindi,una disparità di trattamento tra i Comuni di piccole dimensioni ed i Comuni capoluoghi di Regioni e/o Provincie.

Il testo relativo alle osservazioni sul disegno di legge di conversione del d.l. 150/2013 è il seguente:

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti Il numero dei dipendenti(1/120) è inferiore al numero di dipendenti consentiti (1/98)in caso venisse dichiarato il dissesto finanziario del Comune (D.M.16/03/2011 del ministero dell’interno). Con un numero così esiguo dei dipendenti i piccoli comuni non possono garantire tutti gli ulteriori complessi e non essenziali adempimenti imposti, a costo zero, dal Governo centrale, ed in particolare :

 A)

1)pagare i fornitori entro 30 giorni; 2) richiedere il durc per ogni minimo pagamento; 3) pubblicare sul sito internet ogni sovvenzione, contributo, sussidio, compenso che superi i 1000 euro; 4) pubblicare sul sito tutte le opere pubbliche realizzate dal dicembre 2012 con una serie infinita di particolari; 5) predisporre il piano della performance; 6) il piano delle assunzioni di personale; 7) il piano di revisione della dotazione organica ed evidenziare gli esuberi ( anche se i piccoli comuni hanno un deficit di personale spaventoso); 8) il piano di sviluppo; 9) il piano di inizio mandato; 10) il piano di fine mandato; 11) il piano delle alienazioni; 12) il piano della razionalizzazione degli strumenti informatici; 13) il piano della trasparenza (Nel rapporto nell’Anac sugli obblighi di trasparenza disposti dal d.lgs n. 33/2013, viene ribadito che: ”l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa 270), costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi dubbi e incertezze interpretative) 14) il programma triennale delle opere pubbliche; 15) dopo aver approvato il regolamento tares adesso devono approvare il regolamento iuc tasi, tari etc con costi pari a circa 2000 euro, per comune, per comprare i programmi; 16) approvare i bilanci entro il 28 febbraio senza certezza di risorse. 17) CORTE DEI CONTI – Questionario su partecipate 18) patrimonio pa – modulo partecipazioni; 19) patrimonio pa – modulo concessioni; 20) patrimonio pa – modulo immobili; 21) auto blu – questionario e monitoraggio; 22) sose – progetto federalismo fiscale; 23) agcom – spese pubblicitarie enti locali; 24) perla pa – adempimenti on line: 25) anagrafe delle prestazioni; 26) consoc (partecipazione a consorzi); 27) gedap (aspettative sindacali); 28) gepas (scioperi); 31) Assenze permessi legge 104 (Magellano pa); 32) monitoraggio lavoro flessibile; 33) rilevazione deleghe sindacali; 34) conto annuale; 35) relazione al conto annuale; 36) censimento generale personale EE.LL.; 37) format per le pari opportunità; 38) monitoraggio mutui; 39) anagrafe tributaria: tarsu, contratti, licenze, utc.

La corte dei conti ha ammesso che il governo sta utilizzando direttamente il personale degli enti locali dando la precedenza all’obbligo di trasparenza anziché destinarlo all’erogazione dei servizi al cittadino utente. Per fare tutto ciò il personale non è più sufficiente e pur avendo le disponibilità finanziarie i piccoli comuni non possono:

a) assumere nuovo personale a tempo indeterminato, anche se i comuni sono sottodotati di personale, in quanto dal 2004 è vietato assumere nuovo personale,8Art 1 comma 562 l.296/2006,come modificato dall’art 4 -ter comma 11, l.44/2012);

b) assumere personale a tempo determinato o costituire contratti di formazione lavoro e somministrazione lavoro nella misura superiore al 50% di quella sostenuta nel 2009 o nel triennio 2007-2009;

 

Non avendo assunto, da saggi amministratori, personale straordinario nel triennio 2007-2009 oggi non possono attingere a questo istituto, mentre i comuni che hanno largheggiato nelle assunzioni in quel triennio potranno assumere anche senza averne bisogno (art 9 comma 28 dl 78/2010,come modificato dall’art 1 comma 6 bis l.14/2012 e art 4 ter, comma 12, l.44/2012);

c) far svolgere lavoro straordinario al personale in quanto non può essere autorizzato lavoro straordinario nei comuni che nel lontanissimo 1998 non abbiamo pagato lavoro straordinario (art 14 ccnl 1/04/1999)perché non c’era necessità;

d) essere attivati incarichi di consulenze esterne per svolgere tali funzioni in quanto la spesa per tali incarichi non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. Oggi non possono attingere a questo istituto, mentre i comuni che hanno largheggiato nel conferimento di tali incarichi nell’esercizio finanziario 2009 potranno assumere anche senza averne bisogno (art 6 comma 7 d.l 78/2010);

e) aumentare il fondo risorse decentrate per pagare il maggior lavoro imposto ai dipendenti in quanto il fondo non può sforare l’importo erogato nel 2010. ( ’art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010);

f) formare il personale per svolgere le nuove incombenze in quanto la spesa per la formazione non può superare il 50% della spesa sostenuta per tale voce nel 2009 (art 6 comma 13, dl 78/2010) per i comuni che nel 2009 non avevamo alcuna necessità di formazione del personale, oggi si la formazione è vietata.

Non potendo pertanto, per cause di forza maggiore, sopperire al maggior carico di lavoro e tenedo conto di quanto previsto dall’art 14 comma 3 del 267/2000, comunichiamo che si rende necessario concedere,nell’ottica di applicare una seria semplificazione, una deroga che esenti i piccoli comuni da svolgere gli adempimenti sopra riportati o una proroga dei termini imposti.

B) PIANO ANTICORRUZIONE :

1) vi è l’impossibilità che il Segretario gestisca la quantità e la qualità dell’azione di contrasto alla corruzione, stante il limitato tempo per il quale presta servizio presso i piccoli comuni essendo le Segreterie Comunali convenzionate con più Comuni; 2) la Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, teorizza l’incompatibilità tra la gestione di vertice dell’ufficio disciplinare, svolta presso I PICCOLI COMUNI dal Segretario Comunale, ed il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione; 3) l’art. 1 – comma 60 della Legge n. 190/2012 stabilisce che in sede di conferenza unificata devono essere fissati gli adempimenti e i termini per la costituzione del piano anticorruzione. Ad oggi nessuna intesa è stata raggiunta; 4) la formazione del personale non è attuabile sino a quando non verrà attivata la formazione a costo zero dalle Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, in quanto ai sensi del disposto dell’art. 6 – comma 13 del D.L. n. 78/2010 i Comuni non possono spendere per la formazione dei propri dipendenti un importo superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009; 5) Nei piccoli Comuni il piano comunque non potrebbe prevedere la rotazione dei dirigenti disposta dall’art. 1 – comma 10, in quanto nei piccoli Comuni spesso le responsabilità delle funzioni e servizi fanno capo al Segretario Comunale o alla Giunta (ai sensi dell’art. 53 – comma 23 della Legge n. 388 del 23/12/2000, modificato dall’art. 29 Legge n. 448 del 28/12/ ) e non vi sono dirigenti o altri responsabili. In attesa della definizione delle problematiche sopra esposte, si richiede una proroga in attesa di valutare se, nei piccoli Comuni, alla luce di quanto sopra espresso, le funzioni di prevenzione della corruzione possono essere affidate ai sensi dell’art. 53 – comma 23 della Legge n. 388 del 23/12/2000, modificato dall’art. 29 Legge n. 448 del 28/12/2001.

C) con le elezioni amministrative fissate per il 25 maggio 2013 e che coinvolgono la maggior parte dei comuni, non ci sembra congruo Il differimento del termine al 30 giugno 2014 per associare altre tre funzioni fondamentali per i comuni con meno di 5000 abitanti stabilito dalla legge di stabilità art 1 comma 530 l.147/2013 .Tale proroga non consente alle nuove amministrazione comunali che si insedieranno nella prima metà del mese di giugno di procedere in merito, per cui richiediamo una ulteriore proroga al 31/12/2014 dei termini previsti dall’art 14 comma 31 ter lettera b) del d.l.78/2010 convertito in legge 122/2010 e entro il 30/6/2015 dei termini previsti dall’art 14 comma 31 ter lettera b-bis del d.l.78/2010 convertito in legge 122/2010.

D) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L’estensione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, D.L. 206 convertito nella Legge n. 214 del 2011, a tutti i Comuni sotto i 5000 abitanti dell’obbligo di affidare obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, di cui all’articolo 32 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, oltre ad essere in contrasto con la norma che ha abrogato i consorzi (art 2 comma 186 lettera e) Legge 191/2009 dilata notevolmente i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Prima di procedere per legge alla organizzazione di una unica centrale di committenza, sarebbe utile e logico analizzare in dettaglio il rapporto costi-benefici dell’operazione, dal momento che non è affatto scontato che un buon servizio organizzato localmente dal singolo Comune, sia meno efficiente e più costoso del medesimo servizio organizzato e gestito da un’unione di Comuni come, al contrario, è palese che il risultato finale, in termini di celerità ed efficienza, conseguente alla progettazione e all’appalto di opere pubbliche commissionate e gestite dal piccolo Comune risulti di qualità superiore rispetto alle medesime prestazioni attuate o commissionate da Enti di grandi dimensioni. Nel testo del decreto legge “Salva Roma”, poi ritirato dal Governo, si prevedeva una proroga al 30 giugno 2014 dell’obbligo della centrale unica di committenza per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Tuttavia di tale proroga non si trova menzione, evidentemente per mero errore formale, nei così detti milleproroghe di fine anno e dal 1 gennaio la Centrale è obbligatoria, laddove molte realtà, sull’onda della notizia del differimento, non hanno provveduto a costruire al centrale unica di committenza e adesso non potranno attivare procedure di affidamento lavori, servizi e forniture su importi che superino i 40.000 euro se non attraverso il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (CONSIPE e MEPA). Il tutto con pesanti riflessi sull’economie dei territori. Si chiede, pertanto l’eliminazione di tale norma o in subordine la proroga al 30.06.2014.

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