Lombardia 14 febbraio 2011 – Delibera/79/2011/PAR
La mobilità intercompartimentale è ammessa, in linea di principio, per enti sottoposti a discipline limitative qualora non generi variazione nella spesa. Affinché l’operazione sia neutrale deve intervenire tra enti che rispettano il patto di stabilità e gli obiettivi legislativi di riduzione della spesa. Qualora si verifichino tutte le condizioni i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti
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