Condannata l’ex Equitalia per mancata attivazione del recupero del credito tributario di un Comune

30 Agosto 2019
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Le continue richieste del comune sullo stato dei crediti vantati nei confronti di una società, in particolar modo nei confronti della mancata iscrizione ipotecari su beni immobili nel frattempo venduti a terzi prima della dichiarazione di inesigibilità dichiarata dall’Agente contabile, ha condotto la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana (sentenza n.321/2019) ha condannare il Concessionario pubblico.

La vicenda

La Procura contabile ha convenuto in giudizio l’ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione,  a causa della omessa ed adeguata tutela delle ragioni creditorie del Comune, a ragione essenzialmente della mancata iscrizione dell’ipoteca sui beni della società, a garanzia dei crediti dell’Amministrazione, quali recati dai ruoli tempestivamente trasmessi al Concessionario. E’ stato, infatti, dimostrato come prima della vendita dei beni della società il Concessionario non aveva proceduto alla iscrizione ipotecaria su beni che nel frattempo erano stati venduti così spogliandosi la società del proprio patrimonio immobiliare, alienandolo a soggetti terzi, dopo aver chiesto ed ottenuto dagli altri creditori ipotecari e/o pignoratizi, previamente soddisfatti, il consenso alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, senza che il Comune, non garantito da alcuna iscrizione ipotecaria, abbia potuto far valere le proprie ragioni sul predetto patrimonio.

Si difende il Concessionario evidenziando, in via principale, il difetto di giurisdizione in quanto il presunto danno sarebbe stato cagionato da un’Amministrazione pubblica (Agenzia delle Entrate-Riscossione) ad altra Amministrazione (il Comune), con la conseguenza che l’eventuale condanna non realizzerebbe i fini sottesi all’azione per danno erariale, ovvero la reintegrazione del patrimonio pubblico depauperato dalla condotta lesiva, ma determinerebbe il passaggio di risorse dall’uno all’altro ente pubblico.

Le precisazioni del Collegio contabile

In merito alla eccezione della giurisdizione, precisa il Collegio contabile toscano come la stessa sia infondata. A tal riguardo, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della sussistenza del cd rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione di questa Corte, risulta necessaria e sufficiente una relazione funzionale, per cui il presunto responsabile risulti stabilmente inserito nell’apparato organico e nell’attività dell’Ente, sì da risultare compartecipe dell’attività dell’Ente stesso (in termini, tra le altre, Cass. Sez. Un., 24 novembre 2009, n. 24761; id., 16 luglio 2014, n. 16240). Pertanto, risulta del tutto irrilevante, in presenza del cd rapporto di servizio, il fatto che un ente pubblico possa essere condannato a pagare delle somme, a titolo di danno erariale, in favore di altra Amministrazione, anche alla luce della consolidata giurisprudenza sulla inidoneità del concetto di “finanza pubblica allargata” ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa. In altri termini, le controversie concernenti il rapporto di servizio tra l’Amministrazione ed il concessionario della riscossione, qualificato espressamente dalla legge quale agente contabile, rientrano pacificamente nella giurisdizione contabile.

Chiarita la competenza del giudice contabile, il Collegio contabile non può che rilevare una responsabilità erariale del Concessionario a fronte dell’omessa adeguata tutela delle ragioni creditorie del Comune, a ragione essenzialmente della mancata iscrizione dell’ipoteca sui beni della Società, a garanzia dei crediti dell’Amministrazione, quali recati dai ruoli tempestivamente trasmessi al Concessionario. Infatti, qualora fosse intervenuta l’iscrizione ipotecaria a garanzia dei crediti comunali, la società debitrice, prima della vendita del proprio patrimonio, sarebbe stata costretta a chiedere anche al Concessionario (come fatto per gli altri creditori) il consenso alla cancellazione della formalità in precedenza iscritta, previo adempimento delle relative obbligazioni. Nel caso all’esame, infatti, l’alienazione del patrimonio immobiliare della società debitrice risulta avvenuto non già attraverso la vendita forzata in sede di esecuzione immobiliare, ma attraverso quattro ordinari e distinti atti notarili negoziali di compravendita, tutti stipulati alla medesima data e riportanti nelle proprie premesse la circostanza dell’esistenza delle formalità pregiudizievoli e quella del rilascio da parte delle banche creditrici del consenso alla relativa cancellazione, evidentemente previo soddisfacimento delle relative ragioni creditorie, con la conseguenza di evitare che i crediti tributari del Comune rimanessero insoddisfatti, come poi concretamente avvenuto.

Secondo i giudici contabili toscani, dalle predette condotte illecite è derivato, in termini eziologici, il danno erariale, rappresentato dai crediti recati dai ruoli tempestivamente consegnati dal Comune al Concessionario, rimasti definitivamente insoddisfatti a seguito della mancata iscrizione ipotecaria e dell’alienazione del proprio patrimonio immobiliare da parte della società debitrice.

Assodato il danno erariale, la quantificazione dell’importo del danno va ottenuto in base al combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/73, l’iscrizione ipotecaria presuppone la preventiva notifica della cartella di pagamento e l’inutile decorso del termine di 60 gg per il pagamento spontaneo da parte del debitore.

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