Condanna del responsabile finanziario per aver liquidato al Segretario Comunale il compenso in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione.

di Vincenzo Giannotti

Sono diversi i casi nei quali il segretario generale, specie nei piccoli comuni, svolge per disposizioni regolamentari le attività di componente o di Presidente del Nucleo di Valutazione, mentre in caso di Organismo Indipendente di Valutazione, ex CiVIT (ora denominata E.NA.C – Autorità Nazionale Anticorruzione) aveva avuto modo di precisare che tali funzioni previste dal D.Lgs.150/09 non potevano essere esercitate dalle figure apicali dell’Ente, e in caso degli enti locali,  dal Segretario generale in quanto egli stesso oggetto di valutazione, evitando in tal modo il soprapporti della figura di controllato e controllore. Restando all’interno del Nucleo di Valutazione la nomina del Segretario non può ricevere autonoma remunerazione in quanto trattasi di attività svolta ratione oufficii, ed una sua eventuale remunerazione costituisce danno erariale. Tale sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei Conti   sezione giurisdizionale della Campania nella sentenza n.1347 del 11/10/2013.

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