Concorsi

Qualora un bando di concorso preveda, tra i requisiti di partecipazione, “l’aver prestato attività di servizio e/o collaborazione a qualsiasi titolo presso una p.a. per almeno un biennio nel triennio antecedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso”, la nozione di P.A. va delimitata in base ad un criterio sostanziale e non meramente formale, muovendo dal quale deve ritenersi che, poiché per partecipare al concorso pubblico il bando in esame richiede una certa esperienza presso una P.A., siano inclusi in tale concetto solo quegli enti che sono sottoposti, quando assumono personale, all’obbligo del pubblico concorso. È solo questo dato che qualifica, infatti, nell’ambito di una procedura concorsuale, la pregressa esperienza lavorativa. Non è invece sufficiente la circostanza che l’ente in questione svolga pubbliche funzioni, anche perché oggi è sempre più diffuso il fenomeno che vede svolgere funzioni pubbliche da parte di soggetti ritenuti soggetti privati. A parità di funzioni esercitate, quindi, affinché l’esperienza lavorativa possa assumere valore come requisito di partecipazione al concorso, occorre che essa sia stata svolta in seguito al superamento di un pubblico concorso.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 giugno 2010, n. 3850

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