Con la riforma del fallimento indicatori di rischio anche nelle partecipate

il sole24ore
16 Novembre 2018
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La riforma del diritto fallimentare approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri è destinata ad avere effetti anche sulle società partecipate, data la loro fallibilità. E pone la necessità di un coordinamento con quanto previsto dal Dlgs 175/2016. Rilevazione della crisi Iniziamo con il notare che il combinato disposto degli articoli 3, comma 2, e 374, comma 2 del codice prevede che la società debba dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (articolo 2086, comma 2, del Codice civile) alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Questo dovrà di conseguenza indurre a una riflessione anche nelle aziende pubbliche, visto che in proposito l’articolo 6 del Dlgs 175/2016 è abbastanza prudente. Infatti prevede alcuni accorgimenti organizzativi, quali ad esempio la creazione di «un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale» ma, in caso di disapplicazione dell’indicazione, si limita a richiedere le motivazioni per cui non si ricorre a determinati strumenti organizzativi nella relazione sul governo societario. Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale Sempre l’articolo 6, però, chiede la predisposizione di «specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale», con tanto di indicatori di allarme. È evidente che l’articolo 13 (Indicatori della crisi) del codice e il set di indicatori che ne conseguiranno, dovrà essere messo a confronto con quanto stabilito nel testo unico, per quanto riguarda gli indici di prevenzione della crisi delle imprese pubbliche. In altre parole ,non si può immaginare che i parametri da prendere in considerazione nella prevenzione delle crisi non tengano conto di quanto verrà stabilito in sede di diritto fallimentare. Anzi quelli per le società a controllo pubblico dovranno anzi essere più stringenti, così da fare in modo che quanto previsto dal testo unico prevenga l’attivazione delle misure di crisi di impresa “civilistiche”. Sistema dei controlli Si noti che l’articolo 14, comma 1, del Codice, ancorché di non immediata applicazione, ma solo 18 mesi dopo la pubblicazione, attribuisce agli organi di controllo l’obbligo di verificare che gli amministratori valutino costantemente l’assetto organizzativo dell’impresa, l’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione. In caso di indizi di crisi dovranno comunicarlo allo stesso organo amministrativo, in una apposita segnalazione (motivata, in forma scritta e che preveda un termine non superiore ai 30 gg per la risposta). In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione delle iniziative e delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’organismo della composizione della crisi, istituito presso ciascuna camera di commercio, fornendo ogni elemento utile per le corrispondenti determinazioni, anche in deroga all’articolo 2407, comma 1, del codice civile relativamente all’obbligo di segretezza. La comunicazione costituisce elemento di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dagli amministratori, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione e non può rappresentare una giusta causa di revoca dall’incarico. Facile immaginarsi che gli organi di controllo vi ricorreranno con la necessaria frequenza. È evidente, in ogni caso, che questa procedura si sovrappone a quanto previsto nel testo unico per le società pubbliche, e che diventa necessario un coordinamento con l’articolo 14, ove si prevede un piano di risanamento e l’attivazione di tutte le azioni necessarie per superare la crisi, con l’inevitabile coinvolgimento dei soci pubblici e le loro conseguenti responsabilità.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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