Con la contabilità economica slitta anche il consolidato

Il Sole 24 Ore
16 Aprile 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La formulazione ufficiale del rinvio dell’obbligo di tenere la contabilità­ economica nei Comuni e nelle Unioni fino a 5mila abitanti (si veda Il Sole 24 Ore del 12 aprile) è arrivata tramite la Faq n.30, pubblicata sul sito Arconet in risposta a un Comune e spiega che l’ente che ha esercitato la facoltà di non adottare il nuovo sistema (articolo 232, comma 2 del Tuel) anche per il 2017 può inviare il rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche anche senza i prospetti di stato patrimoniale e conto economico.
L’avvio della contabilità economica necessita della riclassificazione dell’inventario e delle voci di stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 secondo l’articolazione dei nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico dell’allegato 10 al Dlgs 118/2011. Per chi non opta per il rinvio non cambia pertanto nulla.
Mentre per gli enti che necessitano di avere più tempo a disposizione occorre dimostrare il rinvio al 1° gennaio 2018 tramite una deliberazione da cui si evinca la manifestazione di volontà dell’ente in questo senso.
Questi enti, non essendo tenuti neppure ad approvare i vecchi prospetti patrimoniali, potranno avere un salto di due anni nella rappresentazione della situazione patrimoniale (dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2018). Anche se non ci sono ancora stati pronunciamenti in merito, sembra inevitabile che seguirà la stessa sorte l’obbligo di redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2017. L’articolo 233­bis del Tuel stabilisce infatti, con una norma analoga, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato «fino all’esercizio 2017». È difficile immaginare che una formulazione letterale identica a quella relativa alla contabilità econo­ mica vada infatti incontro a un’interpretazione diversa. Occorrerà però adeguare il principio contabile applicato del bilancio consolidato, che nella formulazione attuale ne impone invece la redazione già nel 2018 con riferimento all’esercizio 2017 (Allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, punto 1).
A due settimane dal termine per l’approvazione del rendiconto della gestione 2017 da parte del consiglio, gli enti che non avessero già provveduto ad approvare i documenti almeno in giunta devono procedere entro fine mese, in modo da rassicurare le prefetture che dal 2 maggio scenderanno in campo per avviare le procedure di commissariamento. In attesa del voto consiliare questi enti devono comunque tener conto del divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 9, comma 1 quinquies, del Dl 113/2016).

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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