di Matteo Barbero
Sotto osservazione la quota di Fsc destinata al welfare
Comuni, sotto osservazione la quota aggiuntiva del Fondo di solidarietà destinata al sociale. L’art. 1, comma 792, della l. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale con un tesoretto (215,9 milioni di euro per l’anno 2021, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030), quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono state successivamente definite dal dpcm 1 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 12/9/2021), che ha anche introdotto nuovi adempimenti a carico degli uffici finanziari.
In pratica, il decreto prevede che gli enti sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario riportato nell’allegato alla nota tecnica, ovviamente nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate. Tutti i comuni saranno sottoposti a monitoraggio dei servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Gli enti con una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario dovranno anche indicare anche il livello di spesa aggiuntivo e il relativo incremento dei servizi sociali offerti sulla base delle diverse opzioni indicate nella predetta scheda di monitoraggio e riassunte nel paragrafo «Quadro 3) Obiettivi di servizio – Rendicontazione risorse aggiuntive» della nota tecnica. Quest’obbligo di rendicontazione sta suscitando alcuni dubbi operativi, per cui è bene chiarire che esso riguarda solo la quota aggiuntiva di Fsc 2021 vincolata. In pratica, se la spesa sociale storica (consultabile sull’area riservata di Sose) è minore del fabbisogno standard monetario (colonna A allegato 1 dpcm) l’ente deve rendicontare maggiore spesa in misura pari alle risorse effettive aggiuntive (colonna F allegato 1 dpcm) e fino a concorrenza del Fabbisogno standard monetario.
Facciamo un esempio: se la spesa sociale storica è pari a 100, il fabbisogno standard monetario a 150 e le risorse effettive aggiuntive a 50, l’ente deve spendere 150 ma rendicontare 50. La scheda di monitoraggio, corredata dalle istruzioni alla compilazione, sarà pubblicata, entro il 31 luglio 2021, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, unitamente ad un sistema telematico assistito con precompilazione delle informazioni. Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio dovrà essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio, integrata da una relazione ad hoc da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a Sose S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica. Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio potrà essere certificato a livello di singolo comune, oppure assolto attraverso la comunicazione dell’avvenuto trasferimento delle maggiori somme assegnate all’ambito territoriale sociale di appartenenza, sotto forma di assegnazione vincolata al potenziamento dei servizi sociali di ambito. In caso di accertato mancato raggiungimento, in tutto o in parte, degli obiettivi di servizio assegnati, i comuni si vedranno ridotte le spettanze del fondo per l’anno seguente a quello di riferimento o, in caso di insufficienza dello stesso, a valere su qualunque altra assegnazione finanziaria loro dovuta. E’ quindi urgente che gli enti verifichino la propria situazione in tempo utile a porre in essere le eventuali azioni per potenziare, entro il termine dell’esercizio corrente, la spesa sociale dell’ente e poter di conseguenza rendicontare di aver utilizzato le somme loro assegnate.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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