Comuni slegati dal pareggio di bilancio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il pareggio di bilancio in Costituzione ha dunque fatto il primo passo. L’approvazione in alla Camera del disegno di legge costituzionale che impone l’equilibrio tra entrate e spese pubbliche va ora confermata dal Senato e poi ancora da entrambi i rami del Parlamento. Come si collocano le Regioni e gli Enti locali in questo nuovo quadro di regole fiscali? Quale sarà il futuro del Patto di stabilità interno?
Il pareggio di bilancio è motivato dall’opportunità di allineare le regole interne a quelle europee e di segnalare ai mercati, attraverso la sua collocazione costituzionale, la ferma volontà di raggiungere l’equilibrio e di mantenerlo. Il testo approvato dalla Camera prevede la trasposizione allo Stato della regola europea dell’equilibrio finanziario: il bilancio dello Stato deve essere in pareggio sia nella fase di formulazione, sia in quella di gestione, con però la possibilità di indebitarsi in caso di condizioni avverse del ciclo economico e di eventi eccezionali (come gravi recessioni economiche).
La via più diretta per coinvolgere anche gli enti territoriali nel vincolo europeo sarebbe quella di estenderlo a livello sub-nazionale su base annuale e a livello di singolo ente. Un’operazione questa che tuttavia solleva una serie di questioni. Innanzitutto, il finanziamento degli investimenti: soprattutto nei piccoli enti il pareggio di bilancio comporta che le entrate annuali possano essere strutturalmente insufficienti a finanziare grandi investimenti che determinano rilevanti picchi di spesa nel tempo. In secondo luogo, la correzione del ciclo: la valutazione degli effetti del ciclo economico sui bilanci locali è operazione complessa perché richiede informazioni in realtà non disponibili, o si affida a tecniche di valutazione non confrontabili tra territori. Infine, il problema degli standard fissati dal centro: se per alcune spese locali lo Stato fissa livelli che devono essere comunque forniti (i livelli essenziali delle prestazioni) l’applicazione rigida del pareggio di bilancio è resa difficile dal fatto che, in caso di recessione, gli enti locali non sono pienamente autonomi nel rivedere le proprie spese.
Queste criticità hanno allora consigliato di applicare agli enti territoriali una golden rule (equilibrio ma al netto degli investimenti) qualificata in modo da garantire la coerenza con il pareggio di bilancio. Viene prevista la possibilità per ciascun ente di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti, ma a condizione che si definisca contestualmente un piano di ammortamento e sia comunque garantito il pareggio di bilancio per il complesso di tutti gli enti di quel livello nella regione di appartenenza attraverso una compensazione tra enti in avanzo e enti in disavanzo.
La riforma costituzionale prevede infine che, nelle fasi avverse del ciclo economico, lo Stato concorra a garantire le spese decentrate su cui ha fissato degli standard. Concretamente significa che lo Stato attiva trasferimenti in modo da ammortizzare la caduta delle entrate locali, o l’aumento delle spese, in tempi di recessione. In questo modo si evitano incentivi a manovre pro-cicliche da parte degli enti decentrati e si “centralizza” il disavanzo.
Una volta così disegnato “il piano alto”, quello costituzionale, delle regole fiscali, quale ruolo potrebbe avere il Patto di stabilità interno? In un Paese che abbia raggiunto l’obiettivo di pareggio di medio periodo, il Patto di stabilità interno non avrebbe più ragione di esistere, a meno di provvedere al coordinamento fiscale necessario a preservare l’equilibrio finanziario. Al contrario, in una fase di avvicinamento all’obiettivo, e con modalità di finanziamento degli enti decentrati assestate per la riforma del federalismo fiscale, il Patto di stabilità interno dovrebbe limitarsi a determinare le quote di indebitamento locale consentite per gli investimenti e alla fissazione di regole per il riparto di queste quote tra singoli enti.

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