A partire dall’esercizio finanziario 2013 il Patto di stabilità non si applicherà soltanto ai comuni con popolazione superiore a mille abitanti, ma anche agli enti locali sciolti per infiltrazioni ai sensi dell’art. 143 del t.u.e.l. La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 436, della legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), che ha espressamente abrogato il comma 24 dell’art. 31 della legge n. 183/2011, il quale prevedeva che gli enti commissariati ai sensi del predetto art. 143 sono soggetti al Patto di stabilità interno solo a partire dall’anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali.
Comuni sciolti per mafia legati dal Patto di stabilità
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