di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi – 22/09/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Focus sulle nuove regole. Doppio parametro per individuare i comuni di minore dimensione
Iter differenziato per i mini-enti. Entrate e spese ai raggi X Il secondo parametro considera piccoli gli enti la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità Il primo parametro considera piccoli gli enti che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti.
Doppio parametro per individuare gli enti di piccola dimensione ai fini della predisposizione dei bilanci di previsione. In base al dm 25 luglio 2023, l’iter si struttura in modo (leggermente) differenziato per i mini enti, cuiè dedicato il paragrafo 9.3.3 del novellato allegato 4/1 al dlgs 118/2011. Sono considerati tali gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del Tuel, nella parte in cui prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. Al riguardo, il principio contabile applicato della programmazione richiama due parametri alternativi: il primo è “quantitativo”, riferendosi agli enti locali “che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti”; il secondo è “organizzativo” e consente di considerare di piccole dimensioni gli enti locali “la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate”. Rispetto al primo parametro, ci si potrebbe chiedere se il riferimento ai 50 dipendenti (previsto anche nell’ambito della disciplina del Piao) sia da riferire ai dipendenti effettivamente in servizio o a quelli in dotazione organica. Non essendo esplicitata una preferenza, si potrebbe fare riferimento al Pna 2022-2024, ove al punto 10.1.1 si afferma che “in relazione all’esigenza di determinare la soglia dimensionale secondo un parametro univoco, l’Autorità ritiene che si debba fare riferimento al numero dei dipendenti come risultanti nei provvedimenti di adozione vigenti, secondoi rispettivi ordinamenti, della dotazione organica dell’amministrazione/ente”. Tuttavia, il richiamo puntuale al momento dell’”avvio del processo di predisposizione del bilancio” farebbe propendere per una lettura più pragmatica riferita al personale effettivamente in servizio in tale momento. Altrettanto incerto il secondo parametro, non essendo chiaro se sia sufficiente, per escludere le piccole dimensioni, che l’ente abbia individuato le tre figure menzionate di responsabile (entrate, personale e tecnico) anche se per alcune di queste le responsabilità si sommano ad altre e diverse. In ogni caso, le differenze fra l’iter semplificato e quello ordinario sono modeste: negli enti di piccola dimensione l’avvio del processo viene interamente accentrato (come già accade oggi in molti enti) nel responsabile del servizio finanziario o in “chi ne fa le veci”, che entro il 30 settembre di ogni anno (e non entro il 15 settembre come negli enti maggiori), deve predisporre e trasmettere all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico). Anche in tal caso, infatti, per quanto non espressamente previsto il ragioniere dovrà interfacciarsi con gli altri responsabili o comunque con i relativi uffici. Quantificazione di entrate e spese La road map tracciata dal dm 25 luglio 2023 per accelerare l’iter di predisposizione dei preventivi impone ai responsabili delicate valutazioni su alcune poste cruciali sia sulla parte attiva che su quella passiva. Sul primo fronte, sicuramente una delle incognite maggiori è rappresentata dal fondo di solidarietà comunale. Si tratta di una voce cruciale per la quadratura degli equilibri correnti, la cui quantificazione presenta quasi sempre difficoltà e ritardi: ad esempio, per il 2023 i relativi dati sono stati resi noti solo a marzo, peraltro in via provvisoria in attesa del passaggio in Conferenza Stato Cittàe autonomie locali (dove fino all’ultimo si è sperato in un intervento correttivo da parte del governo). È naturalmente possibile operare delle stime, partendo dal ribaltamento degli stanziamenti degli anni precedenti, ma per diversi enti le marginalità sono assai ridotte. La legge di bilancio 2023 ha, invece, fortunatamente risolto il problema del fondo Imu-Tasi, che finalmente è stato stabilizzato in entrambe le sue componenti (libera e vincolata). Anche per gli enti di area vasta (al netto delle novità previste dalla delega fiscale) il complesso meccanismo della perequazione e del contributo alla finanza pubblica ha spesso imposto interventi una tantum per consentire ad un significativo numero di amministrazioni di raggiungere il pareggio: anche in tal caso, i nodi vengono sciolti solo in sede di Manovra. Stesso discorso vale ovviamente per i diversi contributi straordinari, come quelli che negli scorsi anni sono stati varati per fronteggiare l’emergenza Covid e quella del caro materiali.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 22 settembre 2023.
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