Come si trasforma il PEG con l’approvazione del PIAO

come fare di Mauro Bellesia

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è uno strumento di programmazione operativo annuale, approvato dalla Giunta dell’Ente dopo l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio dell’Ente.

La disciplina fondamentale del PEG è contenuta nell’art. 169 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che così dispone al comma 1:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.”.

Gli altri commi dell’art. 169 del Tuel indicano altre caratteristiche del PEG:

comma 2:
– Nel PEG, le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto.
– Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli.

comma 3:
– L’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157, comma 1-bis del Tuel. comma 3-bis:
– Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (DUP).
– Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Pertanto, il piano esecutivo di gestione si inserisce nei documenti fondamentali di programmazione quale strumento operativo di breve e medio termine, da redigersi ogni anno sulla base di quanto indicato nel DUP e nel bilancio preventivo. La funzione principale del piano esecutivo di gestione consiste nel permettere la gestione da parte dei funzionari dell’Ente, nella separazione tra funzioni politiche (attribuite al Consiglio e alla Giunta) e le competenze gestionali dei funzionari responsabili dei servizi.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10.1, specifica che: “Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”

Ai sensi dell’art. 108 del Tuel, è il Direttore generale che formula la proposta di PEG da sottoporre all’appovazione dlla Giunta.

Riepilogando, le norme suindicate e le modalità indicare nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10,
Il piano esecutivo di gestione:
• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
• ha natura previsionale e finanziaria;
• ha contenuto programmatico e contabile;
• può contenere dati di natura extracontabile;
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Con l’introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per effetto dell’art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. Infatti, l’art. 1, comma 4, DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione” (PEG). Di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell’Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Il PEG rimane pertanto un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio.

Per contro il PIAO ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”. Il DM 30 giugno 2022, n. 132 ha definito lo schema tipo di PIAO e le modalità di adozione semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. Il PIAO ha anch’esso durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato con delibera dell’Organo esecutivo entro il 31 gennaio oppure, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilanio preventivo, entro 30 giorni dalla data di approvazione (art.11 del DM 30 giugno 2022, n. 132). Quindi, in ultima analisi, PEG E PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori.

Il Piano integrato di attività e organizzazione

Il Piano integrato di attività e organizzazione

Il volume, che tiene conto del Regolamento pubblicato in G.U. il 7 settembre 2022 (Decreto 30 giugno 2022, n. 132), si propone come uno strumento per coloro che intendano dare applicazione all’art. 6 del d.l. n. 80/2021 che prevede l’introduzione del PIAO, il Piano integrato di attività e organizzazione, una delle riforme previste dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il PIAO assorbirà una serie di documenti: oltre al piano della performance e al piano di prevenzione della corruzione, anche il piano dei fabbisogni, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano della formazione, il piano delle azioni positive; la sua redazione deve seguire gli schemi di riferimento contenuti nei decreti ministeriali emanati e tendere soprattutto ad accrescere il valore pubblico per la comunità di riferimento.

Nel testo si pone spesso l’accento sul termine “integrato” e sulle sue molteplici declinazioni, visto che questa rappresenta una delle novità più importanti contenute nel nuovo elaborato e deve pertanto essere compresa nel suo significato pieno.

Dal momento che il PIAO non deve essere considerato come mero adempimento, ma come opportunità e occasione di ammodernamento per il Paese, il volume non si rivolge solamente alle P.A. con più di 50 dipendenti, ma a tutti gli enti pubblici. Infatti, proprio le organizzazioni e gli enti di più piccola dimensione alle volte trovano maggiori difficoltà nell’individuare i loro percorsi di crescita.

Anche per questi enti dunque sono stati predisposti adeguati modelli, in modo che, pur avendo piccole dimensioni, essi possano essere partecipi di quel processo di rinnovamento che deve coinvolgere tutta la Pubblica Amministrazione.

Paola Morigi
Dottore commercialista, revisore contabile, pubblicista, docente in istituti di formazione professionale, componente di organismi di valutazione e di gruppi di lavoro nel settore pubblico e nel campo del non-profit.
Fabio Forti
Funzionario part-time responsabile del controllo di gestione in un ente locale, dottore commercialista e revisore contabile, componente di nuclei ed organismi di valutazione della performance in enti locali, titolare di società di consulenza per enti locali.
Leggi descrizione
Paola Morigi, Fabio Forti, 2022, Maggioli Editore
54.00 €

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