Come neutralizzare le entrate straordinarie nel nuovo modello di certificazione Covid, ex DM n. 59033 del 1/4/21

In seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza sono emersi vari dubbi ed interpretazioni…

16 Aprile 2021
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In seguito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono emersi vari dubbi ed interpretazioni fra cui le seguenti domande:

– è mai possibile che una maggiore entrata straordinaria rilevata nell’anno 2020 debba ridurre la capacità di ristoro da parte dello Stato del minor gettito delle altre entrate subito a causa Covid-19?

– è corretto che eventuali maggiori entrate da distribuzioni di utili, dividendi e avanzi di aziende partecipate (voci E.3.04.02.00.000 e E.3.04.03.00.000) dell’anno 2020 confluiscano nel calcolo del saldo complessivo della certificazione, riducendo le possibilità di ristoro dei fondi erariali?

Si fa presente che l’art. 39, comma 2, del DL 104/20 prescrive l’obbligo di:

“certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al netto delle minori spese
e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate
e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza”.

Inoltre, “La certificazione … non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti… con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale” (art. 39, c.2, DL 104/20).

Dall’analisi delle formule matematiche contenute nel modello di certificazione approvato con il primo DM del 3/11/20, le suddette domande erano quindi del tutto pertinenti. Il MEF, con un comunicato del 21 gennaio 2021, ha reso noto che il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha ritenuto necessario emanare un nuovo decreto per tener conto delle varie osservazioni pervenute. Il nuovo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, è in corso di pubblicazione in GU.

In sintesi, il DM n. 59033 del 1/4/21 (NUOVA CERTIFICAZIONE) prevede:

– il DM 1/4/21 sostituisce il precedente DM del 3/11/20;

– il termine del 31/5/21 per l’invio della certificazione rimane perentorio;

– previste pesanti sanzioni per invio in ritardo; restituzione dall’80% al 100% delle risorse attribuite;

– invio telematico esclusivamente tramite l’apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it,

– Le sezioni della certificazione rimangono le stesse:

B.1 Sezione 1 del modello COVID-19 – “Entrate”
B.2 Sezione 2 del modello COVID-19 – “Spese”
B.3 Elenchi 1 e 2: dettaglio entrate e spese
B.4 Modello COVID-19 – Delibere

Fra le novità, vi sono due colonne nella Sezione 1 – Entrate (evidenziate qui di seguito in giallo):

– Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020 (a1),
– Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1).

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L’integrazione sembra venire incontro proprio alle domande che ci si poneva all’inizio e le istruzioni di compilazione sono contenute nel DM 1/4/21 sono qui di seguito riportate.

“Colonna (a1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020”:
Al fine di confrontare gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (a1) inserendo, esclusivamente con segno positivo, l’importo della quota parte degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio 2020.

Colonna (b1) – “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019”:
Al fine di confrontare gli accertamenti 2020 e gli accertamenti 2019 con riferimento alle sole entrate ordinarie, gli enti sono tenuti a compilare la colonna (b1) inserendo, esclusivamente con segno positivo, l’importo della quota parte degli accertamenti 2019 di cui alla colonna (b) derivante da entrate straordinarie che hanno interessato il bilancio dell’ente nell’esercizio 2019.

Colonna (c) – “Differenza”:
Il sistema riporta, in automatico, per ciascuna voce interessata, la differenza tra i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (a), al netto dei dati inseriti nella colonna (a1), e i dati gestionali di competenza di cui alla colonna (b), al netto dei dati inseriti nella colonna (b1).”.

Ulteriori informazioni per l’individuazione delle entrate straordinarie da inserire nella certificazione covid si rinvengono nella FAQ n. 18 del 21/1/21 che si riporta integralmente qui di seguito per comodità.

Se nell’esercizio 2020 si è registrata, per una delle voci previste nella Sezione 1 del Modello COVID-19, un’entrata straordinaria in alcun modo connessa all’emergenza da Covid-19, ed in conseguenza di tale entrata straordinaria la colonna (h) del Modello restituirà per tale voce una variazione di entrata positiva, questa variazione positiva si tradurrà in una riduzione del Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020 e all’art. 39 del Dl n. 104 del 2020?

Sulla base dell’attuale impostazione del Modello COVID-19, sì.

Tuttavia, il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne, una per l’anno 2019 e una per l’anno 2020.

Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio.

“Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo tra le minori/maggiori entrate e le maggiori/minori spese Covid-19 – al netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19. Nel caso specifico di codesto ente, l’importo dell’entrata straordinaria, accertata nell’esercizio 2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020, in modo che la variazione di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa.

Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.

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