Collocazione dell’entrata da ” trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale ” nel certificato al bilancio di previsione 2011

20 Settembre 2011
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Comunicato Ministero dell’Interno del 22 luglio 2011 (aggiornato al 20 settembre 2011)

In relazione alla collocazione della posta contabile “trasferimenti compensativi per Ici da abitazione principale” e per rispondere ad alcune richieste di chiarimento, si comunica che il contenuto della nota n. 6 del “Quadro n. 2 – Entrate” contenuto nel certificato al bilancio di previsione 2011 deve intendersi riferito solo ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e non a tutti quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale. Infatti per i comuni appartenenti ai territori delle regioni Friuli Venezia Giulia, della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trentino e Bolzano si confermano, per tale aspetto, le indicazioni già diramate nel certificato al rendiconto di bilancio 2008 e 2009.

Sembra, inoltre, superfluo rammentare per i comuni delle regioni a statuto ordinario che il trasferimento in discorso, a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, è stato soppresso a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, ma la relativa dotazione finanziaria è stata mantenuta e compresa nel totale complessivo di risorse che sono state attribuite ai comuni a titolo di federalismo fiscale municipale.

In proposito, sembra superfluo rammentare che le erogazioni effettuate a titolo di ICI nel corso del 2011 c concernono il ristoro integrale del minore gettito relativo all’anno 2008 come rappresentato con comunicato del 24 febbraio scorso.

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