Chiarimenti sul “fondone” e nuove risorse finanziarie per gli enti locali previste nella legge di bilancio 2021

Mentre gli enti locali sono alle prese con gli equilibri di bilancio, resta particolarmente difficile trovare la quadratura del fondo delle funzioni fondamentali, detto “fondone”, le cui risorse sono state già in parte distribuite.

15 Novembre 2020
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Mentre gli enti locali sono alle prese con gli equilibri di bilancio, resta particolarmente difficile trovare la quadratura del fondo delle funzioni fondamentali, detto “fondone”, le cui risorse sono state già in parte distribuite. La bozza della legge di bilancio 2021 destina ulteriori risorse ed allarga il perimetro della spesa anche all’anno 2021, allungando di converso anche la certificazione da rendere al 30 aprile 2021 che si prevede di allungare di un ulteriore mese.

La situazione del “fondone”

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto il Governo, su sollecitazione dell’ANCI, a ristorare gli enti locali delle minori entrate e delle maggiori spese sostenute a causa dei peridi di sospensione delle attività. Con l’art.106 del d.l. 34/2020 è stato, pertanto, costituito un fondo per le funzioni fondamentali (denominato «fondone») al fine di sostenere le spese per l’erogazione dei servizi fondamentali. Poiché le citate risorse sono state giudicate insufficienti, il successivo d.l. n.104/2020 ha previsto ulteriori risorse. I due interventi hanno distribuito per i Comuni circa 4,22 Miliardi di euro, di cui 3 miliardi già anticipati a fine maggio e a fine luglio 2020. Restano ancora da distribuire le risorse addizionali del d.l. n.104/2020 pari a 1,22 miliardi di euro che saranno ripartite entro il 20 di novembre 2020. A fronte di tale ultima data, è stato prevista la possibilità di effettuare variazioni di bilancio fino al mese di dicembre 2020.      

Le citate risorse finanziarie sono destinate a ristorare la perdita di gettito (ossia non dovrebbe riguardare l’accertamento delle entrate) confrontando gli incassi ricevuti nel 2019 rispetto a quelli attesi nel 2020 cercando di isolare la parte dovuta alle criticità dell’emergenza epidemiologica. Dovranno anche essere isolate le spese che sono aumentate per far fronte all’emergenza sanitaria e direttamente collegate alle stessa. Il mancato gettito delle entrate, inoltre, dovrà essere coerente con la relativa riduzione delle spese ad essa collegate (si pensi all’aggio ai concessionari, ai mancati introiti per la chiusura delle attività sportive, dei musei ecc.).

In data 3 novembre 2020 il Ministero dell’Economia, in attuazione dell’art.39 comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, ha pubblicato la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, utilizzando l’applicativo web. Ricorda la nota che gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.

Il ristoro previsto nella certificazione

Al fine di comprendere esattamente che cosa aspetta gli enti locali in sede di certificazione, è necessario verificare le formule del modello, avendo a disposizione il saldo obiettivo che non potrà essere superiore alle risorse trasferite.

Entrate

Le colonne inserite nel file excel di verifica contengono: a) gli accertamenti anno 2020; b) gli accertamenti anno 2019; c) la differenza tra le due precedenti colonne; d) aumenti di tariffe rispetto al 2019; e) riduzione delle tariffe rispetto al 2019; f) agevolazioni Covid-19; g) perdita massima riconoscibile; h) variazione delle entrate rilevanti, che sono date dalla differenza degli accertamenti, al netto dell’aumento delle tariffe, aggiungendo la riduzione delle tariffe e le agevolazioni Covid-19. Le variazioni dovranno essere confrontate con il limite massimo previsto, per cui se le riduzioni dovessero superare l’importo massimo consentito sarà ricondotto ai valori inseriti nella colonna g.

  • Pre-compilazione IMU/TASI. Gli enti dovranno inserire i dati degli accertamenti 2020 (colonna a) utilizzando gli incassi risultanti dalle  deleghe  di  versamento  presentate  al  28  febbraio  2021, al  lordo  di ogni trattenuta o compensazione; in modo identico negli accertamenti anno 2019  (colonna b) dovranno essere inseriti i dati forniti dal Dipartimento  delle  Finanze, riferiti ai dati di gettito per l’anno di imputazione 2019  risultanti  dalle  deleghe  di  versamento  presentate  al  28  febbraio  2020, al  lordo  di ogni trattenuta o compensazione. L’importo massimo inserito nella colonna g) è pari al 2% del gettito 2019 calcolato sulla colonna b);
  • Pre-compilazione Addizionale comunale Irpef. Gli enti dovranno inserire i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze –voce “importo a debito versato” – versamenti effettuati nell’anno 2020,al lordo di ogni trattenuta o compensazione; in modo identico negli accertamenti anno 2019 (colonna b) dovranno essere inseriti i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce “importo a debito versato” –versamenti effettuati nell’anno 2019,al lordo di ogni trattenuta o compensazione;
  • Pre-compilazione dati da consto consuntivo 2020 trasmesso a BDAP. Gli enti dovranno trasmettere in tempo utile i dati analitici per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata, in mancanza dei dati trasmessi ciascun ente  locale  è tenuto  ad  inserire gli accertamenti di  entrata a  tutto  il  31  dicembre  2020; in modo speculare dovranno essere inseriti i dati trasmessi alla BDAP per ciascuna voce di III, IV e V livello indicata
  • TARI. la TARI, TARI-Corrispettivo ed il Tributo per l’esercizio delle funzioni di  tutela,  protezione  e  igiene  dell’ambiente, le  celle  non  sono  editabili  in  quanto  è riconosciuta comunque una  quota  di  variazione  di  entrata (perdita) stimata  consultabile nella tabella 1.

Oltre all’IMU e alla TARI dove è stato stabilito un importo massimo da inserire, gli enti locali dovranno inserire nella colonna g) le seguenti ulteriori importi:

  • Imposta/Contributo di  soggiorno  e  Contributo  di  sbarco:  importo  assegnato  ai  sensi dell’articolo  180  del  decreto-legge    34del  2020, e dell’articolo  40  del  decreto-legge  n. 104 del 2020;
  • TOSAP/COSAP comuni: importo assegnato ai sensi dell’articolo181 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020;
  • TOSAP/COSAP province  e  città  metropolitane: 20%  gettito 2019,  di  cui  alla  colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
  • Tassa sulle concessioni  comunali: 20% gettito 2019, di  cui  alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”;
  • Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: 20% gettito 2019, di cui alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”
  • Proventi da  concessioni  su  beni  e  Fitti,  noleggi  e  locazione: 20%  gettito  2019,  di  cui  alla colonna “Accertamenti 2019 (b)”.

In caso di specifici ristori ottenuti gli enti locali trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata”. In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2020:

  • Articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per l’esenzione dall’imposta municipale propria-IMU settore turistico (DM22  luglio 2020 e relativi allegati A e B) e articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020;
  • Articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia (DM21 luglio 2020 e relativi allegati A e B) e articolo 40 del decreto-legge n. 104 del 2020;
  • Articolo 181 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per il ristoro ai comuni per la  mancata  riscossione  dei  canoni  per  l’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche (COSAP e TOSAP) e articolo 109, comma 2, del decreto-legge 104 del 2020.

La  differenza  tra  la  riga “Totale  minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)” e la riga “Ristori specifici entrata (B)” rappresenta la perdita di gettito prevista dalla normativa.

Domani sarà pubblicata la seconda e ultima parte dell’articolo.

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