Chiarimenti sul “fondone” e nuove risorse finanziarie per gli enti locali previste nella legge di bilancio 2021 (secondo parte)

Resta particolarmente difficile trovare la quadratura del fondo delle funzioni fondamentali, detto “fondone”, le cui risorse sono state già in parte distribuite.

17 Novembre 2020
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Una volta definite le entrate il modello di certificazione fornisce utili elementi per la certificazione delle spese.

Spese

Dal lato delle spese sono previste le seguenti colonne:

  1. a) impegni/stanziamenti di spesa anno 2019;
  2. b) impegni/stanziamenti anno 2019;
  3. c) differenza tra il 2020 e il 2019;
  4. d) ciascun ente locale è tenuto ad indicare, per ogni singola  tipologia  di  spesa,  le  minori  spese per l’anno 2020 rilevate a seguito dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 (ad esempio minori spese per utenze o buoni pasto derivanti dalla chiusura degli uffici, per mensa scolastica in ragione della mancata fornitura dei pasti, ecc.). In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità gli enti locali sono tenuti ad indicare la riduzione dello stanziamento definitivo del Fondo crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione  per  l’esercizio  2020  nel  bilancio  di  previsione  2020-2022, rispetto allo stanziamento definitivo 2019 del  bilancio  di  previsione  2019-2021,  imputabile  alle variazioni  (riduzioni)  direttamente  correlate  alle  variazioni  (riduzioni)  delle  entrate  proprie  coperte con  le  risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020. In modo non diverso va indicato l’aumento dello stanziamento definitivo del Fondo crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione  per  l’esercizio  2020  nel  bilancio  di  previsione  2020-2022, rispetto  allo  stanziamento  definitivo  2019  del  bilancio  di  previsione  2019-2021,  imputabile  alle maggiori entrate accertate nell’anno 2020,rispetto  alle entrate accertate nell’anno 2019,dichiarate nella Sezione 1 del modello COVID-19;
  5. e) dovranno essere indicate per ogni singola tipologia di spesa, le maggiori spese per l’anno 2020 sostenute (impegnate)a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad esempio maggiori spese  per  i dispositivi  di  sicurezza  e  per  il distanziamento,  al  materiale  ed  ai  macchinari  per  la  sanificazione,alle  attrezzature  per  misurare  la febbre, ai plexiglass, ecc.). Ricorda il decreto come non dovranno essere indicate eventuali maggiori spese coperte  da  specifiche  assegnazioni  pubbliche  e/o  private(es. trasferimenti  regionali, donazioni, ecc.), ad eccezione  delle  maggiori  spese  sostenute  con  le  risorse  derivanti  dai  ristori  specifici  di spesa statali e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Ristori specifici di spesa

Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di spesa trovano pre-compilata la cella di cui alla riga (E) “Ristori specifici spesa”(colonna  e).  In  particolare,  ciascun  ente  trova  esposta  la  somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di spesa, assegnati nell’anno 2020:

  • articolo 114 del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per il finanziamento spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di città metropolitane province, e comuni (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1, 2 e 3);
  • articolo 115 del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente Fondo per maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale e per acquisto dispositivi di protezione individuale del medesimo personale (DM 16 aprile 2020 e relativi allegati 1 e 2);
  • Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020, concernente interventi urgenti per contrastare emergenza sanitaria da COVID -19 e relativi allegati 1 e 2;
  • articolo 105  del  decreto-legge    34 del  2020, volto  a destinare quota del Fondo per le politiche  della famiglia al finanziamento dei centri estivi e per contrastare la povertà educativa (DM 25 giugno 2020 e relativi allegati 1 e 2);
  • articolo 112, comma 1, del decreto-legge  34 del  2020, concernente Fondo  comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (DM 27 maggio 2020 e relativo allegato 1);
  • articolo 112,  comma  1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente contributo in favore del comune di San Colombano al Lambro;
  • articolo 112-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
  • articolo 200  del  decreto-legge n. 34 del 2020 concernente Fondo per compensare la riduzione dei  ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020 (DM dell’11 agosto 2020) e articolo 44, comma 1,  del decreto-legge n. 104 del 2020;
  • articolo 233, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente contributo istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali e servizi educativi in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle  rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori a causa del COVID-19 (DM 15 settembre 2020);
  • articolo 243 del decreto-legge n.34 del 2020, concernente Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne per consentire ai comuni presenti nelle predette aree  interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19;-articolo 42-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente contributo per i comuni di Lampedusa e Linosa,  Porto Empedocle,  Pozzallo,  Caltanissetta,  Vizzini, Messina,  Siculiana  e  Augusta per fronteggiare le esigenze connesse al  contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria,  dei flussi migratori.

Le indicazioni della bozza della legge di bilancio 2021

Si prevede un incremento per gli enti locali del “fondone” per 450 milioni di euro che sarà ripartito entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020. Viene precisato come le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. In caso di risorse ricevute in eccesso le stesse dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

L’invio della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, dovrà essere inviata utilizzando l’applicativo web, secondo il modello definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. Anche in questo caso, il mancato trasferimento entro il termine perentorio del 31 maggio 2022 della certificazione sarà oggetto di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2023.

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