di E. Cuzzola
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.
In vista del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare sulla data di emissione della fattura elettronica così come sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.
Non solo, la stessa Amministrazione finanziaria, affronta all’interno della circolare il tema della fatture miste relative alle spese sanitarie così come il tema spinoso del calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare con cadenza trimestrale.
Di seguito analizzeremo le novità principali:
- L’articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l’articolo 21 del decreto IVA, ha previsto l’applicazione delle seguenti novità per le fatture emesse dal 1° luglio 2019:
- tra le indicazioni che il documento deve recare vi è anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (cfr. il nuovo comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 (così il nuovo comma 4, primo periodo).
La fattura non deve essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l’operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019.
Sul punto si segnala che un emendamento presentato in sede di conversione del Decreto Crescita sposta da 10 a 12 giorni il termine per l’emissione delle fatture elettroniche. Anche se bisogna ancora attendere l’ok di Camera e Senato per parlare di novità certe.
La data da indicare nella fattura è sempre quella in cui è effettuata l’operazione in quanto, chiarisce la circolare n. 14/E, sarà il SdI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria, la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”.
Pertanto, se l’operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell’operazione ma in uno dei 10 giorni successivi, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l’operazione.
Anche a partire dal 1° luglio 2019 resta in vigore la possibilità di emissione della fattura differita e così come chiarito dalla circolare n. 14/E, laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione, sarà possibile indicare una sola data che, per le fatture elettroniche via SdI è quella dell’ultima operazione.
L’opzione resta valida nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA).
Per ragioni di completezza, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E ricorda inoltre che l’abrogazione dello spesometro a decorrere dal 1° gennaio 2019 non salva dall’applicazione delle sanzioni l’omesso o tardivo invio della comunicazione relativa al secondo semestre, la cui scadenza era fissata al 30 aprile 2019.
Per le fatture sanitarie resta il divieto di emissione del documento in formato elettronico anche in caso di prestazioni miste, sia sanitarie che accessorie.
Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
Per quel che riguarda invece la nuova modalità di calcolo e scadenza dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il nuovo servizio che calcola in automatico l’importo dovuto si basa esclusivamente sulle fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.
In tutti gli altri casi, il calcolo dell’Agenzia delle Entrate necessita di essere adattato dal contribuente sulla base dei dati a propria disposizione.
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