Check up dei contenuti e degli allegati al rendiconto

Il rendiconto ha sostanzialmente una duplice funzione: 1) dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti; 2) consentire il controllo, sia da parte degli organi dell’Ente che hanno conferito il potere di gestione, sia da parte degli organi di controllo interni ed esterni…

5 Aprile 2018
Modifica zoom
100%
di M. Bellesia

1. Le finalità del rendiconto

Il rendiconto ha sostanzialmente una duplice funzione:

1) dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione (in particolare il DUP, documento unico di programmazione ed il PEG, piano esecutivo di gestione);

2) consentire il controllo, sia da parte degli organi dell’Ente che hanno conferito il potere di gestione (Consiglio nei confronti della Giunta e Giunta nei confronti dei responsabili dei servizi) che hanno l’interesse ed il dovere diverificare se le attività ed i servizi pubblici sono stati effettuati secondo le direttive originariamente impartite, sia da parte degli organi di controllo interni ed esterni (collegio dei revisori dei conti, Corte dei Conti, Ministero dell’Interno, Ministero dell’economia e delle finanze, ecc.)

Letteralmente “rendiconto” significa nel contesto degli enti locali “rendere il conto della gestione” e per far ciò occorre fornire tutte le informazioni utili, fra le quali:

– utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione;
– analisi delle variazioni di bilancio e di altre deliberazioni importanti e significative;
– andamento finanziario, economico e patrimoniale complessivo, compresi gli equilibri di bilancio;
– risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale;
– risultati rilevanti sul piano sociale e sull’impatto delle azioni svolte sul territorio, sull’ambiente, sulla popolazione e così via;
– modalità delle attività effettivamente svolte;
– andamento dei costi dei servizi pubblici;
– condizioni di efficacia e di efficienza dei servizi pubblici locali;
– grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, nell’ambito della verifica della funzione autorizzatoria del bilancio;
– aspetti organizzativi, statistici e fabbisogno delle risorse umane;
– rispetto delle norme di legge e degli impegni presi.

“Rendere il conto della gestione” si inserisce nel più vasto concetto di “accountability” ovvero di responsabilizzazione e di dimostrazione della “capacità di rendicontare le proprie attività” con la partecipazione trasparente, neutrale (cioè libera da pregiudizi) ed attiva di tutti i responsabili dei servizi e gli altri soggetti (anche esterni) che possono verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Un aspetto da non sottovalutare in fase di rendicontazione consiste nella effettiva comparabilità (nel tempo ed eventualmente nello spazio) dei dati, dei risultati e delle informazioni,  al fine di poter capire ed analizzate gli andamenti nel tempo, utilizzando, se del caso, gli indicatori di bilancio.

Il rendiconto, così come il bilancio preventivo, si inserisce nei rapporti interorganici tra consiglio, giunta e funzionari responsabili dei servizi ed attua, nella separazione delle funzioni politiche dalle competenze gestionali, il principio generale del diritto secondo il quale qualsiasi gestione, comportando l’esercizio di un potere, deve culminare nella resa del conto a chi ha conferito il medesimo potere ed i mezzi necessari per esercitarlo.

Il rendiconto annuale della gestione non deve limitarsi alle attività direttamente effettuate dall’ente, ma deve assicurare, nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta a ciascun ente, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi, come disposto dall’art. 152, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. I contenuti del rendiconto generale della gestione annuale

Il rendiconto della gestione annuale dell’ente locale consiste in  un documento complesso che deve essere approvato con specifica delibera del Consiglio dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, ai sensi degli artt. 151, comma 7, e 227 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il rendiconto comprende (ai sensi dell’art. 227 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

  • il conto del bilancio, di cui all’ 228 del Tuel;
  • il conto economico, di cui all’ 229 del Tuel;
  • il conto del patrimonio, di cui all’ 230 del Tuel.

3. Gli allegati al rendiconto

Al rendiconto sono allegati numerosi documenti (per facilità espositiva si seguono le norme che individuano gli allegati al rendiconto):

  • Allegati ex 151, c.6, Tuel

Relazione della Giunta sulla gestione
Il primo documento in ordine di importanza, citato nei principi generali riportati nell’art. 151, comma 6, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è la relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta  sulla base dei risultati conseguiti e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nelle modalità di cui all’art. 231 del Tuel e dell’art. 11, c.6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

  • Allegati alla relazione della Giunta sulla gestione ex 11, c.6, D.lgs. 118/11

    a) i criteri di valutazione utilizzati
    ;
    b) le principali voci del conto del bilancio;
    c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
    d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
    e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
    f) l’elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione, evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
    g) l’elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
    h) l’elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
    i) l’elenco delle partecipazioni dirette possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
    j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
    k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
    l) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l’indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e del rischio di applicazione dell’art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    m) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
    n) gli elementi richiesti dall’art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
    o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
  • Allegati ex art. 2427 cc

Art. 2427 Codice civile

  • Allegati ex 11, c.4, D.Lgs. 118/11

Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti
nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 – 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

  • Allegati ex 227, c.2, Tuel

Relazione dell’Organo di revisione.
La delibera consiliare che approva il rendiconto deve tener conto della relazione dell’organo di revisione, esprimendo, se del caso, eventuali motivazioni, ai sensi dell’art. 227, c. 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e ai sensi art. 11, c. 4, let. P, del D. Lgs. 118/2011.

  • Allegato ex 193, c.2, del Tuel

Delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 193, comma 2, del Tuel:
“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio …
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.”

  • Allegato ex 230, c.5, Tuel

Elenco crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio

Articolo 230 – Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali, del Tuel:

5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

  • Allegato ex 230, c.7, Tuel

Inventari
N.B. non è un vero e proprio allegato al rendiconto, ma è comunque un documento necessario per la corretta compilazione dello stato patrimoniale.

Articolo 230 – Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali , del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
7. Gli enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari.

  • Allegato ex 233, Tuel

Conti degli agenti contabili
N.B. non è un vero e proprio allegato al rendiconto, ma è comunque un documento necessario per le rilevazioni contabili.

Vedasi anche punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

  • Allegato ex 226, Tuel

Conto del tesoriere dell’Ente
N.B. non è un vero e proprio allegato al rendiconto, ma è comunque un documento necessario per le rilevazioni contabili.

Vedasi anche punto 11.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

  • Allegati ex 227, c.5, Tuel

Elenco indirizzi internet dei soggetti facenti parte il “Gruppo Amministrazione Pubblica”

Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Articolo 227 Rendiconto della gestione del Tuel:
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Indicatori di bilancio

Art. 18-bis Indicatori di bilancio del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (homepage).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il “Piano” di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti.

  • Allegati ex 11, c.8 e c.9, D.Lgs. 118/11

Rendiconto consolidato con propri organismi strumentali

Art. 11, c.8 e c.9, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la
verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato l’ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

  • Articolo 1, commi 463 e segg., della L. 11/12/16, n. 232, Legge di bilancio 2017, come modificata dall’art. 1, commi 785 e segg. della L. 27/12/17, n. 205 – Legge di bilancio 2018.

Prospetti per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

  • Allegato 16, comma 26, del DL 138/2011

Prospetto delle spese di rappresentanza

Prospetto che riporta i tempi medi dei pagamenti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento