Cessione gratuita di bene immobile ad altra PA solo se realizza un interesse dell’ente locale

13 Febbraio 2023
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Pur in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra Amministrazione pubblica, tuttavia la scelta che l’ente locale è chiamata ad effettuare dovrà essere sorretta da adeguata e congrua motivazione sul perseguimento dei propri fini istituzionali e non di quelli dell’altra PA. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.15/2023) in risposta ad un quesito del Sindaco di un ente locale.

Il quesito

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili sulla possibilità di attribuire, a titolo gratuito, un diritto reale su un bene facente parte del patrimonio immobiliare del Comune in favore di altro soggetto pubblico, nel caso di specie si tratterebbe di attribuire un diritto di superficie per un investimento di un immobile realizzato per la sede della Guardia di Finanza.

La risposta

In via preliminare il Collegio contabile ha evidenziato come i giudici di legittimità abbiano affermato il principio secondo il quale, pur in mancanza di una norma che preveda l’incapacità di cedere a titolo gratuito diritti reali su beni pubblici da parte di tutti gli Enti, tali cessioni non possono, in ogni caso, integrare una mera liberalità, ma devono sempre perseguire un interesse pubblico (tra le tante, Cass. Civ. 7 dicembre 1970, n. 2589). Fermo restando l’assenza di un esplicito divieto di cessione a titolo gratuito del bene, tuttavia, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene. In altre parole, l’attribuzione patrimoniale è consentita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio. Nel caso di attribuzione a titolo gratuito, poiché non emerge con immediatezza il collegamento tra l’atto traslativo (o comunque attributivo del diritto) ed i fini istituzionali dell’ente, sarà onere del cedente evidenziare le ragioni sottese all’atto di disposizione nonché la finalità che con l’atto medesimo intende soddisfare (Corte dei conti della Puglia, deliberazione n. 165/2014).

Pertanto, in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra Amministrazione pubblica, la scelta gestionale che il Comune sarà chiamato ad adottare, in funzione di coerente espressione della discrezionalità amministrativa, dovrà essere confortata e sorretta da adeguata e congrua motivazione intesa a privilegiare e salvaguardare il perseguimento di finalità di interesse collettivo, oggetto di tutela dell’Ente, anche sotto il profilo della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento.

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