Relativamente alla determinazione del PEF per l’applicazione della TARI, secondo il Consiglio di Stato (sentenza 4692/2024)
l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di cui all’art. 1, comma 654, della legge 147/2013 non può essere ipotizzato come la somma dei costi a livello comunale. Per questo l’ente sovracomunale, che è anche l’ente che organizza e che affida il servizio rifiuti, necessariamente
deve poter “dominare” l’aspetto dei costi, che prelude proprio all’affidamento medesimo, il che non si concilierebbe con un ruolo del Comune come soggetto con il quale l’ente di governo deve necessariamente cercare un accordo sui costi di ciascun Comune, attesa l’eventualità che ciò si tramuti in un potere interdittivo non conciliabile con i meccanismi di governo dell’ente stesso, improntati alla maggioranza.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4692/2024.
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