Catasto, i premi antievasione dimenticati

il sole24ore
11 Ottobre 2021
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di Pasquale Mirto

Delega fiscale
Gli incentivi ai Comuni previsti dalla riforma esistono già, inattuati da dieci anni
La delega fiscale reca importanti novità per il Catasto, prevedendo anche una partecipazione attiva dei Comuni. La delega prevede strumenti da mettere a disposizione dei Comuni e dell’agenzia delle Entrate per facilitare e accelerare l’individuazione di classamenti non corretti, con riferimento a immobili non iscritti in Catasto, o iscritti in difformità alla reale destinazione d’uso o consistenza, o a immobili abusivi. La delega fa anche riferimento ai «terreni edificabili accatastati come agricoli». Ma qui l’intenzione del legislatore non è chiara, perché tutte le aree fabbricabili sono oggi, legittimamente, accatastate come terreni agricoli, valorizzate esclusivamente sulla base del reddito agrario e del reddito dominicale, e non certamente con un ipotetico valore di mercato, soggetto peraltro a repentine variazioni.
La delega prevede poi strumenti e moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti tra laagenzia delle Entrate e i Comuni, anche per la verifica della coerenza degli accatastamenti.

Quanto previsto nella delega non è una novità assoluta, perché già oggi esistono strumenti di collaborazione tra Entrate e Comuni, alcuni totalmente informatizzati. Probabilmente l’intenzione è quella di mettere a punto questi sistemi, che finora hanno avuto un’applicazione a macchia di leopardo.

Tra i vari strumenti normativi va ricordato il comma 336 della legge 311/2004, utilizzabile dai Comuni per immobili non dichiarati in Catasto, o dichiarati in modo non conforme alla situazione di fatto. L’articolo 34-quinquies del Dl 4/2006 prevede l’invio dei Docfa ai Comuni, che poi dovrebbero verificare la loro coerenza con informazioni e atti in loro possesso. L’articolo 3, comma 58 della legge 662/1996 riguarda classamenti non aggiornati, o palesemente non congrui rispetto ai fabbricati similari. A queste disposizioni occorre poi aggiungere anche quella sul controllo delle domande di ruralità.

Quindi, il legislatore ha nel corso del tempo introdotto una serie di disposizioni per favorire una collaborazione tra Agenzia e Comuni. Non tutti i Comuni sono attivi, su questo fronte, vuoi per carenza di organico e professionalità vuoi perché il quadro normativo offre anche norme inattuate. L’articolo 2, comma 12, del Dlgs n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale, ancora vigente, nel prevedere l’aumento, dal 1° luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione all’Agenzia degli immobili e delle variazioni di consistenza o destinazione, prevede anche che «il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato». Le sanzioni sono devolute al Comune indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato all’attività di regolarizzazione. Ebbene, ancora oggi, queste somme non risultano riversate ai Comuni. Prima di introdurre nuovi meccanismi di partecipazione, sarebbe opportuno che lo Stato provvedesse ad adempiere a quanto già previsto un decennio fa.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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