Cassa vincolata dopo il DL n. 60/2024

7 Agosto 2024
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Si ricorderà come, nella delibera n. 17/2023, la sezione Autonomie della Corte dei conti avesse enunciato il seguente principio di diritto: “Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative”.

Le forti difficoltà nella contabilizzazione della cassa vincolata dopo la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti hanno portato il legislatore a semplificare tale gestione, introducendo, con la legge di conversione n. 95 del 4/07/2024, l’art. 6, comma 6-octies, nel DL n. 60/2024.

Il citato comma 6-octies ha posto la parola fine sulla incertezza su quali entrate presentino, oltre che vincoli di competenza, anche vincoli di cassa, superando pertanto la deliberazione n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Il già citato comma 6-octies ha definitivamente stabilito che:

  • il vincolo di cassa deve essere applicato solamente sulle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando dunque il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge (chiaramente, in caso di destinazione indicata dalla legge, per tale entrata destinata permane il vincolo di competenza);
  • per quanto attiene alla composizione del risultato contabile di amministrazione, il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solamente per le entrate attinenti a mutui, a prestiti ed a contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione.

La legge n. 95/2024, e quindi la nuova disciplina per la cassa vincolata, è entrata in vigore il 7 luglio 2024.

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