di Marco Mobili Giovanni Parente
La compensazione dei crediti vantati da imprese e professionisti verso la Pa con le somme iscritte a ruolo prova a diventare strutturale. Con il via libera all’unanimità (393 voti a favore e nessun contrario) la Camera punta a superare le attuali restrizioni a livello temporale, sottolineando che le disposizioni sui crediti compensabili si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 ed entro il 31 dicembre del secondo anno che precede la compensazione.
Ora, però, il testo per diventare definitivo deve ottenere il via libera definitivo del Senato. E qui la situazione rischia di complicarsi. Da un lato, infatti, il testo prevede espressamente che il regime transitorio e «speciale», su cui Governo e Parlamento intervenivano anno per anno a rinnovare la possibilità, venga cancellato a partire dal 1° gennaio 2022, abrogando l’articolo 12, comma 7-bis, del Dl 145/2013. Dall’altro, però, l’agenda parlamentare prevede la priorità assoluta alla sessione di bilancio a Palazzo Madama. Di fatto un vicolo cieco, da cui però si potrebbe uscire trasformando la proposta di legge su compensazione tra crediti Pa e cartelle in un emendamento della manovra. Una soluzione su cui propenderebbe il consenso trasversale all’intervento normativo tra i partiti di maggioranza e opposizione ottenuto a Montecitorio.
La proposta di legge interviene anche sul perimetro della natura dei crediti verso la Pa ammessi alla possibilità di compensazione con i debiti iscritti a ruolo. La formulazione attualmente in vigore all’articolo 28-quater del Dpr 602/1973 ricomprende, infatti, i crediti non prescritti, certi,liquidi ed esigibili, maturati per somministrazione, forniture e appalti. Se la modifica sarà definitivamente approvata nella versione licenziata dalla Camera, a questi si aggiungeranno anche i crediti derivanti da prestazioni professionali. Si tratta dunque di un esplicito riconoscimento anche degli importi vantati dai professionisti per le attività svolte per le pubbliche amministrazioni.
Restando in vita solo la disciplina ordinaria, iI credito potrà essere compensato con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito Inps e avvisi di accertamento esecutivi. La compensazione potrà essere effettuata anche nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia superiore all’importo del credito vantato.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento