Canone unico, allarme gettito

ItaliaOggi
14 Gennaio 2022
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di Matteo Barbero

Secondo l’Anci la nuova disciplina del dl fiscale può comportare effetti pesanti sui conti
Cambia il prelievo sulle occupazioni con cavi e condutture
Allarme dei sindaci sul gettito del canone unico. Secondo Anci, la nuova disciplina dettata dal decreto fiscale potrebbe comportare effetti pesanti sui bilanci comunali. L’art. 5, comma 14-quinques, del 146/2021 è intervenuto attraverso l’utilizzo dell’interpretazione autentica sulla disciplina del prelievo, segnatamente in tema di occupazioni di suolo pubblico con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità. La lettera a) dispone che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. La lettera b) dispone che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

La previgente normativa recata dalla legge di Bilancio 2021, al comma 831, prevedeva che il canone unico fosse dovuto, oltre che dal soggetto titolare dell’atto di concessione del suolo pubblico, anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso suolo comunale con cavi e condutture. La nuova disposizione sovverte quest’ordine al quale i comuni si erano conformati nei propri regolamenti, anche seguendo l’interpretazione fornita dal Mef in risposta all’interrogazione parlamentare in Commissione finanze della Camera, in cui relativamente ai titolari di contratti di somministrazione dei servizi di pubblica utilità nei confronti dei consumatori finali si affermava che «detti soggetti devono corrispondere il canone unico patrimoniale dal momento che occupano il suolo pubblico in via mediata e sono titolari delle utenze in base al quale deve essere calcolato il canone». Per quanto riguarda gli effetti finanziari della novella, la relazione tecnica afferma che in merito ai profili di quantificazione si ricorda che la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione espressamente prevede che il canone sia disciplinato dagli enti locali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. Ne consegue che eventuali variazioni di gettito derivanti dalla norma di interpretazione autentica dovranno essere quanto meno sterilizzate dagli enti locali attraverso la modulazione del canone. Anci rileva, però, che la norma di interpretazione autentica dispiega i suoi effetti anche in via retroattiva. Considerato, pertanto, che la norma oggetto di interpretazione è in vigore dal 1° gennaio 2020, la disposizione potrebbe determinare un obbligo di restituzione di entrate ormai già registrate nei bilanci.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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