Calcolo del limite di indebitamento

La corte dei conti per il veneto, rispondendo ad un quesito (deliberazione n. 269/2011) interviene sulla impossibilità di sforamento del limite per l’indebitamento, neanche quando il mutuo consente un introito certo superiore al costo annuale di ammortamento del mutuo che si andrà a sostenere e che pertanto non andrà ad influire sui costi di indebitamento, anzi darà la possibilità al Comune di coprire anche altre spese di gestione.
La sezione ritiene che il legislatore abbia inteso far riferimento, univocamente, alle entrate correnti di competenza “accertate” con il rendiconto del penultimo esercizio approvato (art.203 del TUEL) e non alle entrate che potranno essere accertate o riscosse nel bilancio corrente e in quelli futuri.
Pertanto il Comune non potra’ far riferimento alcuno a criteri diversi da quelli indicati dal citato art. 204 tuel.

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