Desta particolare apprensione la redazione del piano finanziario secondo le nuove coordiante definite dall’ARERA con la deliberazione n.443/2019 che ha spiazzato molti enti locali circa le procedure da fare e le molteplici novità rispetto a quanto fatto fino ad oggi. In attesa che i fornitori forniscano i dati “grezzi” richiesti la fondazione dell’ANCI (IFEL) con una ulteriore nota operativa cerca di guidare i comuni nel tortuoso percorso per giungere ad approvare in via definitiva il piano finanziario non oltre il 30 aprile 2020, data oltre la quale, in mancanza dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, l’ente dovrà procedere all’applicazione della tariffa dell’anno precedente, con possibili rischi di sottostima o sovrastima degli importi da addebitare all’utenza. Tra le varie incognite che dovranno essere risolte vie è anche quella del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel limite massimo dell’80% seguendo i principi di calcolo previsti dalla contabilità armonizzata.
Le precisazioni dell’IFEL
In merito alla copertura della parte riferita ai crediti di dubbia esigibilità, l’IFEL ricorda come l’Autorità abbia accolto le richieste avanzate dall’Anci/Ifel nella fase di consultazione. In particolare, è stata riconosciuta la valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti non riscossi, che per i Comuni a Tari tributo non potrà eccedere l’80 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) riferito ai crediti Tari. A differenza della TARI tributo il calcolo resterà identico per le amministrazioni che gestiscono la TARI a corrispettivo, dovendo accantonare un importo non diverso da quanto stabilito dalla normativa fiscale (dallo 0,5% annuo fino al massimo del 5% dei crediti). La questione sul metodo di calcolo del FCDE riguarda, quindi, solo la TARI tributo. Secondo l’IFEL il calcolo potrebbe essere effettuato seguendo uno dei due metodi alternativi:
- Utilizzando il FCDE a consuntivo. Si tratta di verificare per la tariffa TARI dell’anno 2020 il valore a consuntivo dell’anno 2018 (anno di riferimento – 2) desunto dal conto consuntivo riproporzionato alla soglia del 100%, così da non considerare le possibili diverse scelte fatte dai Comuni in relazione alle norme di graduale avvicinamento alla quota integrale di accantonamento al FCDE disposte transitoriamente in attuazione della riforma contabile. Va evidenziato a tal fine che sono moltissimi i comuni che hanno calcolato il FCDE in modo semplificato, mentre quelli che lo hanno calcolato con il metodo ridotto (ossia prendendo come percentuale quella stanziata nel bilancio di previsione) sono stati censurati dai giudici contabili in quanto si trattava di una scelta non conforme alla normativa che, invece, richiedeva un accantonamento pieno e non ridotto. Fatta questa precisazione, l’IFEL indica che il calcolo dovrà essere fatto prendendo a riferimento il valore reale della FCDE e non quello inserito nel conto consuntivo per tutti i comuni che non avessero inserito il valore del 100%. In questo caso, precisa l’IFEL i comuni che gestiscono la TARI tributo potranno valorizzare sulla “componente costi” fino all’80% dell’accantonamento FCDE a consuntivo “riproporzionato”, riferito però alla differenza tra l’anno 2018 e l’anno 2017 (anch’esso da riproporzionare al 100%). Inoltre, sempre secondo le indicazioni dell’IFEL, si tratta di scorporare dal totale degli importi che confluiscono nel FCDE della quota riferita alla Tari per considerare, all’interno di questa componente, solo la parte relativa ai crediti 2018, escludendo i residui attivi connessi ad accertamenti Tari riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- Utilizzando l’FCDE a preventivo. Anche in questo caso, precisa l’IFEL, gli enti dovranno procedere con il calcolo non del 95% (ovvero per gli enti virtuosi per i pagamenti il 90%) ma del 100% della quota riferita alla TARI, valorizzando l’80 per cento degli stanziamenti previsionali definitivamente assestati per l’anno 2018. Secondo l’IFEL questa opzione è del tutto robusta sul piano economico-finanziario, dal momento che la determinazione del FCDE a previsione è comunque alimentata da valori certi e affidabili di fonte consuntiva. Sul punto appare necessario evidenziare, una ulteriore possibilità di calcolo da parte degli enti locali che tenga conto delle proiezioni dei dati del bilancio di previsione 2020, essendo il FCDE di natura previsione e non consuntiva. SI ricorda che è possibile calcolare a preventivo il FCDE con due metodi diversi. Il primo metodo tiene conto solo del rapporto della media degli incassi sugli accertamenti degli ultimi cinque anni che coprono, nel bilancio di previsione 2020, il periodo 2015-2016-2017-2018-2019. Il secondo metodo utilizza invece anche i residui incassati nell’anno successivo (per tenere conto degli incassi ottenuti per eventuali ravvedimenti operosi) e la media del rapporto tra incassi (inclusi quelli dell’anno successivo) e accertamenti riguarda il periodo quinquennale 2014-2018. Solo quest’ultimo metodo appare rispettoso del principio richiesto dall’ARERA ed indicato come alternativo da parte dell’IFEL con le necessarie correzioni su dati di previsione e non sulla base dei dati del solo bilancio 2018 che aveva come riferimento i cinque anni precedenti.
La questione dei crediti inesigibili
L’IFEL indica anche la diversa contabilizzazione dei crediti divenuti inesigibili, ossia quei crediti per i quali è stata già accertata l’impossibilità di riscossione, ad esempio perché l’atto di accertamento tributario è stato annullato, o sono state esperite senza successo le procedure cautelari ed esecutive, o il soggetto passivo è fallito, o non vi sono eredi del soggetto deceduto. Ma nulla dice di più in merito. Qui si pongono due questioni, la prima riguarda i crediti inesigibili contabilizzati dagli enti locali a seguito di discarica ai ruoli dei crediti non più recuperabili che non possono che riferirsi a quelli avuti nell’anno 2018 purché non inseriti nella tariffa TARI già addebitata all’utenza nell’anno 2019, mentre per i crediti divenuti inesigibili nell’anno 2019 che avrebbero dovuti essere inseriti nell’anno 2020, il cambio di rilevazione del nuovo piano finanziario dovrà necessariamente rinviare l’inserimento nel piano finanziario dell’anno 2021 che dovrà comprendere le quote inesigibili dell’anno n-2 ossia proprio dell’anno 2019. La secondo questione riguarda lo stralcio dei crediti fino a 1.000 euro da parte degli enti locali avvenuta sulla base della legge di bilancio 2019, trattandosi di inesigibilità disposta per legge. In quest’ultimo caso il costo non potrà che rilevare nel piano finanziario 2021.
Scarica la nota Ifel relativa alla deliberazione ARERA n. 443/2019
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