Bozza di deliberazione per la rilevazione dell’importo del FGDC anno 2022. Enti in esercizio provvisorio

Si propone qui di seguito una bozza di deliberazioni di Giunta Comunale riguardante l’accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali da approvare entro il 28 febbraio 2022 da parte di un ente locale in esercizio provvisorio.

21 Febbraio 2022
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Si propone qui di seguito una bozza di deliberazioni di Giunta Comunale riguardante l’accantonamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali da approvare entro il 28 febbraio 2022 da parte di un ente locale in esercizio provvisorio.

 

BOZZA – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Ente in esercizio provvisorio)

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti Legge 145/2018) anno 2022. Provvedimenti

 

Dato atto che con delibera C. C. n. __ del ____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C. C. n. 24 del 03/05/2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con Delibera G. C. n. ___ del _____ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione integrato con il piano degli obiettivi e il Piano delle Performance 2021-2023;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell’art. 1 della Legge 160/2019, qualora l’ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del D.lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell’esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 2021 non rispettoso dei termini di cui all’art 4 del D.lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2022 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato “Fondo garanzia dei debiti commerciali” per l’importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il comma 2 dell’articolo 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti della L. 145/2018, il quale prevede che:

  • gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all’accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio;
  • In caso di utilizzazione dei dati della propria contabilità, anziché fare riferimento ai valori inseriti della piattaforma, gli enti che hanno adottato il sistema SIOPE+, dovranno avere preliminarmente effettuato, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, le comunicazioni relative ai due esercizi precedenti; ossia, in caso di disallineamento dei dati con la PCC gli enti potranno avvalersi dei dati così come desumibili dalla propria contabilità, importo equivalente a quello formalmente comunicato alla Piattaforma crediti commerciali;

Viste le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

  • art. 1 comma 859: “A partire dall’anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
  1. a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
  2. b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;

• art. 1 comma 861: “gli indicatori di cui  ai  commi  859  e  860  sono  elaborati mediante la piattaforma elettronica per la  gestione  telematica  del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo  7,  comma  1,  del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo  sono  calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni  non hanno ancora provveduto a  pagare. Gli enti che si  avvalgono  di  tale  facoltà effettuano la comunicazione di  cui  al  comma  867  con  riferimento all’esercizio  2019  anche  se  hanno  adottato  il  sistema  Siope+. Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati  commi  859  e  860,  qualora  riscontrino,  dalle  proprie registrazioni  contabili,  pagamenti  di  fatture   commerciali   non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo  periodo  del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai  predetti commi 859 e  860  sulla  base  dei  propri  dati  contabili,  con  le modalità fissate dal presente comma, includendo  anche  i  pagamenti non comunicati, previa relativa  verifica  da  parte  del  competente

organo  di  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni  pubbliche di cui ai citati commi  859  e  860  possono  elaborare  l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla  base  dei  propri  dati contabili previo invio  della  comunicazione  di  cui  al  comma  867 relativa  ai  due  esercizi   precedenti   anche   da   parte   delle amministrazioni pubbliche soggette  alla  rilevazione  SIOPE  di  cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile” (Allegato n. 1);

  • art. 1 comma 862: “Entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  1. a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  2. b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  3. c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
  4. d) al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.”

Rilevato che, ai sensi del richiamato articolo 9 del D. L. n. 152/2021 l’indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell’accantonamento assumerà il valore “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2021 PCC / Stock 2020 PCC o alternativamente “Indicatore di riduzione del debito = Stock 2021 contabilità comunicato / Stock 2020 contabilità comunicato” e che in entrambi i casi l’indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2021 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Accertato che dalle risultanze della contabilità dell’ente l’indicatore relativo al debito commerciale residuo, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 861 della Legge 145/2018 e comunicati in data 16/02/2022 alla Piattaforma dei crediti commerciali PCC (ora Area RGS) per il Comune di Frosinone sono i seguenti:

  • Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2021 elaborato dall’ente in data 16/02/2022 euro 940.403,81 (Allegato n. 2);
  • Importo totale documenti ricevuti nell’esercizio 2021: euro 25.475.158,02;

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 7,617%;

Dato atto che il debito commerciale scaduto comunicato al 31/12/2021 è pari ad € 1.940.403,81 ed il debito commerciale scaduto al 31/12/2020 comunicato alla data del 16/02/2022 alla Piattaforma dei crediti commerciali PCC (ora Area RGS) è pari ad € 2.584.158,02, rilevando che il rapporto risulta inferiore allo 0,9% e pertanto la sanzione finanziaria da applicare risulta determinata soltanto con l’indicatore del ritardo dei pagamenti per l’anno 2021 che è di giorni 26,54 collocando l’ammontare della sanzione al 2% degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso della spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

Rilevato pertanto che le risultanze di cui sopra viene determinato per l’anno 2022, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e dell’articolo 9 del D. L. n. 152/2021, l’applicazione delle misure di cui all’art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione dell’accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali nell’importo di € 144.418,61 (Allegato n. 3);

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ed il Parere di regolarità contabile espresso dal medesimo Dirigente del Settore Risorse, per gli effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge;

 

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

– di prendere atto delle risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di ______ che per l’anno 2021, alla data del 16/02/2022 sono le seguenti:

  • Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 12.2021 elaborato dall’ente in data 16/02/2022 è pari a euro 1.940.403,81, inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell’esercizio precedente (ossia 1.940.403,81/2.584.158,02= 0,75 valore questo inferiore allo 0,9);
  • Importo totale documenti ricevuti nell’esercizio 2021: euro 25.475.158,02;

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell’esercizio 2021 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 7,617%;

  • Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021 in data 16/02/2022 pari a 26,54 giorni;

– Di determinare per l’anno 2022, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e dell’articolo 9 del D. L. n. 152/2021, l’applicazione delle misure di cui all’art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione dell’accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali nell’importo di € 144.418,61 da imputare alla nuova voce del piano dei conti U.1.10.01.06.001 (codifica introdotta dall’art. 2, D.M. 12 ottobre 2021);

– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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