Bollo: esenti le certificazioni anagrafiche per l’attività di riscossione

Le istanze per il rilascio delle certificazioni anagrafiche, presentate agli uffici pubblici dai soggetti affidatari del servizio di riscossione, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta di bollo disposto dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Il Ministero dell’Interno ha interpellato l’Agenzia delle entrate sul problema, sollevato da numerosi comuni, dell’esenzione o meno dall’imposta di bollo – ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999 – delle certificazioni anagrafiche rilasciate a Poste Italiane S.p.A. nell’espletamento del servizio di notifica delle cartelle esattoriali, affidatole da Equitalia.
Con parere del 22 luglio 2011, di cui di seguito si riporta il testo, l’Agenzia delle entrate, ha espresso l’avviso che nel caso prospettato debba trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo disposta dalla norma sopraccitata. Parere dell’Agenzia delle entrate: “L’art. 18, comma 1, del d.lgs. del 13 aprile 1999, n. 112, recante il «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione delle delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» (Accesso dei concessionari agli uffici pubblici) stabilisce che «Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni».
Tale disposizione stabilisce, quindi, l’accesso gratuito da parte dei concessionari ai dati dei contribuenti e il rilascio in esenzione da imposta di bollo delle certificazioni dei dati utili ai fini della riscossione mediante ruolo.
In ordine alla gestione del servizio di riscossione, appare utile ricordare che l’art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha soppresso il servizio di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione tributi, con decorrenza 1° ottobre 2006.
Le relative funzioni sono state affidate all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante Equitalia S.p.A., il cui capitale è ripartito tra l’Agenzia delle entrate (51%) e l’Inps (49%).
La società Equitalia, inoltre, controlla in tutto o in parte le società del gruppo Equitalia che svolgono di fatto le funzioni di agenti della riscossione.
Nello svolgimento di tale servizio gli agenti della riscossione, nell’ambito dell’autonomia gestionale ed organizzativa che contraddistingue l’esercizio dell’attività di riscossione in forma societaria, affidano, tramite convenzioni di diritto privato, a soggetti diversi, tra i quali Poste Italiane S.p.A., alcune fasi esecutive e strumentali del procedimento di riscossione mediante ruolo, tra le quali, ad esempio, la notifica di cartelle ed altri documenti esattoriali.
L’affidamento delle fasi predette viene conferito ai soggetti affidatari, dopo l’espletamento di apposite procedure di evidenza pubblica, tramite il contratto di mandato con rappresentanza di cui agli artt. 1704 e ss. del codice civile.
Nello schema contrattuale perfezionato tra il concessionario della riscossione (mandante) e Poste Italiane S.p.A. (mandataria) si evince, infatti, per quanto concerne i poteri di rappresentanza, che “la Mandante conferisce tutti i necessari ed opportuni poteri di rappresentanza alla mandataria affinché quest’ultima agisca in nome e per conto di essa mandante”. Da ciò discende che tutti gli effetti attivi e passivi degli atti compiuti dalla mandataria sono riferibili direttamente alla mandante.
In virtù del conferimento dei poteri di rappresentanza nei modi e nei termini delineati, l’attività giuridica posta in essere dal mandatario è, dunque, considerata come direttamente espletata dal rappresentato (Agente della riscossione), proprio come se quest’ultimo avesse compiuto in prima persona ogni singolo adempimento.
La società Poste Italiane S.p.A., infatti, nell’espletamento delle fasi dell’attività di riscossione che le sono affidate spende il nome dell’agente della riscossione. Tale circostanza appare evidente, tra l’altro, anche dall’esame del modello di richiesta di certificazioni che le Poste Italiane invia ai comuni nel quale è indicato in maniera esplicita il logo dell’agente della riscossione (Equitalia S.p.A.) competente per territorio.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che anche nel caso in cui le certificazioni anagrafiche siano richieste da Poste Italiane S.p.A. delegata a svolgere fasi esecutive o strumentali del procedimento di riscossione mediante ruolo, debba trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo disposta dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1999.
Si osserva, inoltre, che anche le istanze presentate agli uffici pubblici dai soggetti affidatari, per il rilascio delle certificazioni in argomento, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta di bollo disposto dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1999.

Ministero dell’interno, circolare n. 23 del 6 settembre 2011

Fonte: Lasettimanadeglientilocali.it

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