Blocco della spesa all’ente che erra nel ricalcolo del riaccertamento straordinario

Se a seguito della verifica un ente locale ha errato nella modifica imposta dai giudici contabili; tale errore avrà conseguenze sulle spese dell’ente attraverso il blocco della spesa? Sono queste le indicazioni contenute nella recente deliberazionedella Corte dei conti.

15 Novembre 2021
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Se a seguito della verifica un ente locale ha errato nella modifica imposta dai giudici contabili, tale errore avrà conseguenze sulle spese dell’ente attraverso il blocco della spesa. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n.242 del 10 novembre 2021 della Corte dei conti della Campania.

Errato calcolo del riaccertamento straordinario

Il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata ha posto notevoli problemi di adeguamento alle disposizioni legislative, comportando per molti comuni errori di calcolo che sono stati poi successivamente verificati dai giudici contabili. In uno di questi comuni, il Collegio contabile partenopeo ha rilevato un errato calcolo del disavanzo dovuto alla errata contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità e del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2019 al momento del passaggio tra la modalità semplificata di calcolo e quella ordinaria, ordinando di conseguenza all’ente locale di rifare i calcoli ed inserire il corretto disavanzo di amministrazione.

Le modifiche dell’ente

In considerazione del calcolo errato del Fondo crediti di dubbia esigibilità l’ente ha proceduto a sanare, ora per allora, i calcoli effettuati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nell’anno 2015, al fine di ottenere un calcolo corretto, per poi operare correttamente nel valore da iscrivere nell’anno 2019.

I rilievi del Collegio contabile

Nessun problema è stato evidenziato, in merito alla ripartizione in 10 anni del disavanzo nascente dal Fondo anticipazione di liquidità, effettuato ai sensi dell’art.52, comma 1 bis del d.l. 25/05/2021 n.73, inserito in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n.106 secondo cui “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020.”

Le modalità di recupero del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono invece errate. Infatti, secondo l’ente il recupero del disavanzo emerso in occasione del riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 e rideterminato dalla Sezione, rispetto alla originaria quantificazione, può ripianarsi, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 18, del d.lgs. 118/2011 oltre che alle indicazioni del d.m. 2 aprile 2015, in trent’anni. Se ciò è vero, è tuttavia errato pretendere che la ripartizione trentennale inizi non dal 2015 ma da momento della rilevazione dell’errore ed inserito solo a partire dal conto consuntivo 2020, ossia con ripiano del maggior disavanzo da riassorbire in trent’anni a partire dal bilancio di previsione 2021. Ad avviso della Sezione, invece, il termine deve decorrere dal momento il cui il disavanzo si è manifestato, ovvero dal riaccertamento straordinario dei residui in occasione dell’approvazione del rendiconto 2014, per evidenti ragioni di armonizzazione e per evitare comportamenti opportunistici. In altri termini, il “surplus” di disavanzo emerso a seguito dell’indagine della Corte ed effettivamente riconosciuto dal Comune non potrà che seguire la medesima scadenza temporale del disavanzo inizialmente accertato dall’ente, ma anche il medesimo trentennio che comincia nel 2015. D’altra parte se si dovesse seguire il ragionamento dell’ente locale, sarebbe spostato in avanti la copertura del disavanzo stesso, più di quanto il legislatore con l’art. 3 comma 18 del dlgs nr. 118 del 2011 aveva consentito, e ciò con buona pace del principio di solidarietà intergenerazionale. Le quote, pertanto, che avrebbero dovuto essere inserite e non lo sono state per gli anni 2015 al 2020, dovranno essere recuperate con i normali strumenti posto dall’ordinamento ed in particolare ai sensi dell’art.188 del Tuel.

In attesa che l’ente si determini, unitamente ad altri misure previste, al riequilibrio del proprio bilancio, il Collegio contabile impone l’applicazione dell’art. 148 bis, comma 3 TUEL, nella parte in cui si prevede la preclusione dei programmi di spesa, ossia nel senso di ritenere soggetta a preclusione la sola spesa non obbligatoria nel suo complesso considerata, ovvero non connessa ad indefettibili obblighi istituzionali e giuridici.

 

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