di Matteo Barbero
Calendario differenziato per le variazioni di bilancio: in linea generale, la scadenza per approvarle è il 30 di novembre, ma in alcuni casi è possibile arrivare fi no al 31 dicembre. La materia è disciplinata dall’art. 175 del Tuel (oltre che dai principi contabili di cui al dlgs 118/2011), che al comma 3 individua sia il termine ordinario che le fattispecie nelle quali è consentito l’extra-time, ossia: a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa. Si tratta del caso in cui occorre contabilizzare entrate non previste, le quali (essendo vincolate) devono poter essere impiegate senza limitazioni temporali; b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio. In tal caso, a differenza di quello precedente, trattandosi di risorse non vincolate, viene consentito contabilizzarle solo in entrata senza poterle spendere. Ecco perché la tipologia di entrata è stanziata a zero, il che non impedisce di regolarizzare l’incasso, ma di iscrivere le somme in spesa, facendole confl uire in avanzo; c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le fi nalità per le quali sono stati previsti. Tali quote, infatti, devono poter essere utilizzate quando se ne verifi cano i presupposti (si pensi, ad esempio, ad un accantonamento disposto a fronte di un contenzioso che si chiude il 15 dicembre), a differenza di quelle destinate e “libere”, per le quali l”applicazione è preclusa dopo il 30 novembre. Il tema è molto caldo dopo lo sblocco degli avanzi disposto dalla circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato, per cui occorre prestare attenzione alla tempistica ed alla differente “natura” dell’avanzo;; d) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate e, in generale, le c.d. variazioni di esigibilità imposto in ossequio al principio della competenza fi nanziaria potenziata (si veda anche l’altro pezzo); e) le variazioni delle dotazioni di cassa; f) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della fi nalità della spesa defi nita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal consiglio; g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente. Inoltre, è sempre possibile disporre prelievi dal fondo di riserva, laddove si verifi chino esigenze straordinarie cui non è possibile far fronte con altre risorse. Si rammenta, infi ne, l’importanza delle eventuali variazioni sul pluriennale, in particolare quelle relative al 2019, dato che questa annualità, in caso di esercizio provvisorio, dovrà essere gestita in base agli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato e non più in base a quelli del bilancio in corso di approvazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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