Bilancio – Così il rinnovo cambia i conti

Il Sole 24 Ore
23 Aprile 2018
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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

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Il rinnovo del contratto varia anche il bilancio, ma il rinvio all’Aran della preintesa del 21 febbraio concede più tempo agli enti locali per definire le procedure di utilizzo dei risultati di amministrazione. Il 30 aprile segna infatti una tappa fondamentale: con l’approvazione del rendiconto, l’eventuale avanzo di amministrazione è accertato e si riducono i vincoli connessi alla sua applicazione al bilancio corrente. Per i nuovi principi contabili, gli arretrati non possono trovare più capienza nei residui passivi, ma vanno imputati all’esercizio in cui sono esigibili, cioè al momento della firma del contratto nazionale. Queste voci, se accantonate, trovano capienza in quota parte del risultato di amministrazione. In attesa della firma definitiva, secondo il principio della competenza finanziaria, è opportuno che l’ente accantoni annualmente le risorse per gli oneri contrattuali attraverso lo stanziamento in bilancio di capitoli sui quali nonè possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, che dunque concorrono al risultato di amministrazione. Prima dell’approvazione del rendiconto, le possibilità di impiego degli accantonamenti presunti sono però ridotte: solo le quote vincolatee quelle accantonate nel rendiconto 2016 possono essere utilizzate, mentre non può essere applicato l’avanzo destinato, né quello libero, né quello che si genera per gli accantonamenti del preventivo 2017. Una volta approvato il rendiconto 2017, l’ente può invece applicare con delibera di consiglio l’avanzo accantonato per rinnovi contrattuali (derivante sia da stanziamenti 2017 sia da annualità precedenti). Pur non essendo chiarito dalla norma, si ritiene possibile, vista la genesi e la funzione dell’avanzo vincolato e accantonato, il suo utilizzo anche da parte degli enti in disavanzo. La gestione della spesa di personale è inoltre legata all’avanzo di amministrazione in riferimento ai costi per il trattamento accessorio, da liquidare nell’esercizio successivo a quello di riferimento. Se l’ente ha costituito nel 2017 il fondo per il salario accessorio, ma non ha sottoscritto l’integrativo, le risorse non risulterebbero impegnate ma concorrerebberoa determinare la quota vincolata del risultato di amministrazione. Diversamente, le risorse variabili restano acquisite al bilancio come economie. L’uso della quota vincolata di avanzo derivante da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate è effettuato attraverso variazioni di bilancio del responsabile del servizio finanziario, in termini di competenzae di cassa. L’applicazione di quote del risultato di amministrazione al bilancio in corso deve però essere valutata in base ai vincoli di finanza pubblica. Il saldo del pareggio non contempla infatti questa voce fra le entrate rilevanti, mentre la spesa per i rinnovi contrattuali e il salario accessorio va conteggiata fra le uscite.
Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

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