di Patrizia Ruffini
La delibera della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. 13/2019 Nella redazione del bilancio consolidato è necessario garantire il puntuale e integrale rispetto del principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, senza interpretazioni riduttive. Nel dubbio sono da privilegiare estensioni dell’area di consolidamento. Con la delibera n. 13/2019, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giuliaoffre un evidente aiuto per comprendere gli errori che possono insidiare il percorso da compiere per giungere al bilancio consolidato. È uno dei primi feed back della magistratura contabile, dal quale si può trarre una guida dei punti chiave da tenere presenti per il documento da approvare entro il 30 settembre: 1. è necessario verificare le cause di esclusioni per irrilevanza considerando i dati definitivi di bilancio riferiti all’esercizio da consolidare, sia per le società che per gli enti strumentali controllati e partecipati; 2. la verifica conduce alla esclusione solo se tutti e tre i parametri risultano inferiori a quelli rappresentati dalle soglie di irrilevanza (ad eccezione del patrimonio netto se per la capogruppo è negativo); 3. occorre sempre includere nel perimetro di consolidamento gli enti e le società partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo; 4. è indispensabile rendere uniformi i bilanci da consolidare sia dal punto di vista temporale che sostanziale, dopo averli già resi uniformi dal punto di vista formale; 5. il rispetto dell’uniformità temporale impone che tutti i bilanci da consolidare siano riferiti alla stessa data di chiusura e che questa coincida con quella di chiusura dell’esercizio del bilancio della capogruppo; in caso di mancata coincidenza temporale dovrà essere data evidenza delle rettifiche effettuate per uniformare i dati economico-patrimoniali; 6. per l’uniformità sostanziale vanno spiegate le differenze in nota integrativa, anche nell’ipotesi in cui, per una rappresentazione veritiera e corretta, si scelga di mantenere i valori e i criteri approvati nei singoli bilanci da consolidare; 7. deve essere effettuata compiutamente l’operazione di circolarizzazione delle poste contabili tra capogruppo e società partecipate incluse nel consolidamento, nonché dei valori riferiti ai rapporti tra i singoli enti consolidati; 8. le rettifiche infragruppo non devono essere effettuate per l’importo comune tra dato registrato dalla capogruppo e dato registrato dalla società partecipata (o solo nei limiti dell’importo registrato nel bilancio della società partecipata), con conseguente mancata gestione contabile della differenza; per cui, le eventuali differenze, devono essere sempre evidenziate e contabilizzate; 9. è obbligatorio rilevare le rettifiche per i dividendi erogati all’ente capogruppo dalle società partecipate facenti parte del consolidamento; 10. nella rilevazione delle rettifiche tra costi e ricavi e tra debiti e crediti commerciali infragruppo, l’Iva indetraibile per la capogruppo non dovrà essere elisa, ma rimanere contabilizzata nel conto economico consolidato; 11. le eventuali registrazioni contabili effettuate nel rendiconto dell’ente relative a rivalutazioni di partecipazioni di società facenti parte del perimetro devono essere stornate, in quanto risultano incompatibili con la ratio stessa del consolidato; 12. nel caso di consolidamento di un gruppo intermedio (e quindi di utilizzo di un bilancio consolidato di una partecipata), l’elisione relativa alle poste contabili del patrimonio netto deve riferirsi al bilancio consolidato del gruppo intermedio; 13. allo scopo di offrire una chiara e veritiera valutazione delle partecipazioni della capogruppo nelle società controllate non incluse nel consolidamento e di quelle collegate è necessario effettuare la contabilizzazione secondo il metodo del patrimonio netto; in alternativa, ove ne ricorrano i presupposti, va utilizzato il metodo del costo, così come previsto dal principio Oic 17; 14. l’applicazione del consolidamento integrale richiede che nel bilancio consolidato sia rappresentata la quota di pertinenza di terzi (sia nello stato patrimoniale che nel conto economico), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza; 15. il bilancio deve essere approvato dall’organo competente entro il 30 settembre.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento