Bilancio 2011 – Applicazione divieto di sponsorizzazioni

La concessione di contributi a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’articolo 118 della Costituzione, non rientra nel divieto di spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del decreto legge 78/2010). Il chiarimento arriva dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione 1075/2010).

L’elemento che consente di connotare le contribuzioni, ancora ammesse, distinguendole dalle spese di sponsorizzazioni vietate, dal 1° gennaio 2011, a tutte le amministrazioni pubbliche (non solo quindi a comuni, province, unioni di comuni), è lo svolgimento da parte di soggetti privati di un’attività propria del comune, che rientra nelle competenze dell’ente pubblico. Sono consentite quindi le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia direttamente, sia indirettamente, purché – precisa la Corte dei conti per la Puglia sulla stessa problematica (deliberazione 163/2010) – realizzate per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. A titolo esemplificativo, non rientrano nel divieto le provvidenze ad associazioni che erogano servizi pubblici a favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, minori, ecc..) oppure a privati per la tutela di diritti garantiti dalla Costituzione (il diritto allo studio, ecc.). L’esclusione dei contributi dall’alveo delle spese per sponsorizzazioni, precisano i magistrati lombardi, deve essere motivata nel provvedimento di concessione del contributo, che dovrà evidenziare anche il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio.

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