Bilanci, stop alle certificazioni

12 Ottobre 2018
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di Marco Castellani

I lavori in corso sulla Manovra sono stati al centro del convegno Ancrel di Rimini
Uno tra gli adempimenti più ostici posti a carico dell’organo di revisione consiste nella certifi cazione del pareggio di bilancio che è prevista anche per l’esercizio fi nanziario 2018. Infatti, il combinato disposto dei commi 469 e 470 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017, stabilisce che, ai fi ni della verifi ca del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare tramite il sistema web appositamente previsto all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31/3/019, al ministero dell’economia e delle fi nanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una certifi cazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio fi nanziario e dall’organo di revisione economicofinanziaria. Nell’ambito dei lavori del nostro recente convegno nazionale del 6/10/2018 tenutosi a Rimini ed avente per oggetto «Pareggio di bilancio, vincoli ed accantonamenti: ruolo dell’organo di revisione», oltre ad affrontare i temi posti dalla circolare Rgs n. 25 del 3/10/2018, circa la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per investimenti come entrata valida ai fi ni dei saldi di fi nanza pubblica sin dall’esercizio 2018, è stata data anche l’anticipazione che, con ogni probabilità, tra le semplifi cazioni a cui si sta pesando rientrerà l’eliminazione della certifi cazione del pareggio di bilancio almeno dall’esercizio 2019 in poi. Pertanto, la certifi cazione da trasmettere entro il 31/3/2019 sarà quasi sicuramente l’ultima. Al riguardo si ricorda che è opportuno che l’organo di revisione, prima di apporre la fi rma digitale sulla certifi cazione, abbia verifi cato: a) la corrispondenza dei dati riportati nel fi le alle risultanze contabili; b) la mancanza di fattispecie elusive del pareggio di bilancio anche mediante la tecnica del campionamento. Si tenga presente che la scadenza del 31/3/2019 anticipa quella per il rendiconto dell’esercizio 2018 prevista per il 30/4/2019, tuttavia la norma impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fi ni del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto stesso. Ne consegue che, nel caso in cui la certifi cazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certifi cazione, a rettifi ca della precedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30/6/2019 per gli enti locali e il 30/9/2019 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, decorsi i termini del 30/6 e del 30/9, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifi ca della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certifi cato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. Il peggioramento si verifica quando: a. la nuova certifi cazione attesti una maggiore differenza fra saldo fi nanziario conseguito e l’obiettivo di saldo, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo di saldo già accertato con la precedente certifi cazione; b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto dell’obiettivo di saldo; c. la nuova certifi cazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto dell’obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra il saldo fi nanziario conseguito e l’obiettivo di saldo. Infi ne, nel caso in cui l’ente ritardi l’invio per oltre 30 giorni dal 31/3/2019, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni (entro il 29/6/2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Si tratta, quest’ultima, di una disposizione «capestro» che impone l’assunzione di una duplice responsabilità all’organo di revisione che esula dalle sue ordinarie funzioni di controllo previste dal Tuel. Tra le altre novità della manovra di Bilancio in corso di formazione annunciate durante il convegno, si segnala che dovrebbe essere consentita dal 2019 in avanti, la possibilità di utilizzare per il pareggio di bilancio anche l’avanzo di parte corrente e il fondo pluriennale vincolato. Le uniche limitazioni riguarderanno il rispetto puntuale della disciplina del dlgs 118 e degli allegati principi contabili. È un’evidente rottura con il passato che da un lato conferisce maggiore fl essibilità agli enti nell’utilizzo delle proprie risorse e dall’altro attribuisce una maggiore responsabilità agli organi di revisione che dovranno saper essere un puntuale presidio a garanzia del rigoroso rispetto delle regole contabili. I revisori degli enti locali sui quali è stata presentata la relazione sull’attività svolta nella gestione dell’elenco dei revisori da parte del Ministero dell’interno (scaricabile al sito https://dati. interno.gov.it/finanza-locale/ documentazione/relazionesullattivita-svolta-nella-gestione-dellelenco-dei-revisori) sono pronti a questa nuova sfi da che ripropone ancora una volta il tema di compensi proporzionati alle responsabilità e alla dimostrata professionalità di chi ricopre un incarico rilevante per tutta la collettività. Altra questione affrontata riguarda la possibilità di utilizzare la quota di avanzo accantonato e vincolato nel caso di disavanzo di amministrazione con particolare riferimento ai casi di recupero decennale o trentennale. Al momento le ipotesi in campo da parte dei tecnici del Mef sono due: 1) consentire sempre la possibilità di applicare l’avanzo vincolato, con penalizzazione dell’avanzo accantonato per contenzioso e passività potenziali; 2) determinare un plafond di applicabilità dato dalla lettera A – la quota accantonata di fcde – la quota accantonato per il dl 35 + la quota di disavanzo recuperata nell’anno Dal dibattito è emersa la necessità di approfondire la questione valutando anche altre ipotesi. La nostra associazione che nell’ambito dell’assemblea del 5/10/2018 ha saputo trovare un’unità di intenti nel solco dei valori di Antonino Borghi, è disponibile al confronto e a fornire le proprie proposte volte alla semplificazione e alla più effi cace applicazione dell’ordinamento contabile a tutte le istituzioni aperte al confronto.

 

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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