Bilanci, le risorse destinate «valgono» per i nuovi equilibri

il sole24ore
25 Novembre 2019
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Decisiva la corretta distinzione tra somme vincolate e generiche Solo per l’esercizio 2019 i saldi finanziari hanno una finalità esclusivamente conoscitiva
Le risorse destinate concorrono al raggiungimento dei nuovi equilibri di finanza pubblica approvati con il Dm 1° agosto 2019, a differenza delle somme accantonate e vincolate che invece sono da sottrarre dal risultato di competenza, per ottenere i due nuovi saldi “equilibrio di bilancio” ed “equilibrio complessivo”.

La puntuale qualificazione dei vincoli nel bilancio dell’ente è dunque condizione imprescindibile per la corretta determinazione degli equilibri di finanza pubblica. In altri termini, questa attività, che sino ad oggi veniva effettuata a rendiconto al fine di scomporre il risultato di amministrazione in quote vincolate accantonate e destinate, è oggi indispensabile per conoscere i nuovi saldi finanziari a fine anno che, solo per l’esercizio 2019, hanno finalità meramente conoscitiva.

Con riferimento al risultato di amministrazione, l’articolo 187 del Tuel definisce i fondi destinati agli investimenti quali entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, utilizzabili con variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Sono invece vincolate le risorse accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuino un vincolo di specifica destinazione, o i proventi derivanti da mutui e prestiti, da trasferimenti a favore dell’ente per una specifica destinazione o da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Sono ad esempio vincolati, dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, per i quali il comma 460, articolo 1 della legge 232/16 definisce l’obbligo di impiego per finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, per interventi di riuso e di rigenerazione, di demolizione di costruzioni abusive, per acquisire e realizzare aree verdi pubbliche e riqualificare l’ambiente e il paesaggio e per spese di progettazione di opere pubbliche. Pur non essendo ufficialmente chiarito, sembrerebbe doversi attribuire un vincolo di specifica destinazione anche ai proventi cimiteriali ed a quelli derivanti dalla gestione dei parcheggi.

Il vincolo di competenza sussiste poi per le risorse provenienti da violazioni al codice della strada (articoli 208, comma 1 e 142-bis, comma 12-bis del Dlgs 285/1992).

È inoltre vincolata, secondo quanto disposto dall’articolo 56-bis del Dl 69/13, la quota del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali, da utilizzare prioritariamente per l’estinzione anticipata dei mutui.

In generale, il vincolo sussiste in tutti i casi in cui una norma di legge o i principi contabili individuano destinazioni specifiche per utilizzare le risorse. Rientrano invece nelle somme destinate le entrate dirette a finanziare una categoria generica di spese di investimento, come, ad esempio, i proventi da alienazioni patrimoniali, per la quota non destinata alla riduzione del debito.

Per la rappresentazione dell’evoluzione delle quote accantonate, vincolate e destinate sono stati aggiunti nuovi allegati al risultato di amministrazione (A/1, A/2 e A/3).

Infine, la disciplina stabilita per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione non si applica alle risorse destinate, le quali possono essere utilizzate solo dopo l’approvazione del rendiconto.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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