Bilanci e obbligo di pubblicità

Le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi sono soggetti all’obbligo di pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

La pubblicazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro tre mesi dall’approvazione del bilancio; in caso di mancato rispetto, l’ente locale sarà sottoposto a sanzioni per un importo da 516,46 euro a 5.164,57 euro, oltre alla comunicazione all’autorità giudiziaria competente da parte del garante per la radiodiffusione e l’editoria (art. 6 legge 67/1987).

A decorrere dal 1.1.2010, secondo quanto previsto dall’art 32, commi 2 e 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, le amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale o anche mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati i bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

A decorrere dal 1.1.2013 la pubblicazione dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell’ente (art. 32, commi 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

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