Avanzi svincolati per tutti

ItaliaOggi
10 Aprile 2020
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di Matteo Barbero

Le risorse saranno destinate a fronteggiare l’emergenza
Svincolo degli avanzi esteso anche agli enti locali. Dopo una fi tta interlocuzione fra Anci e Mef anche comuni, unioni, province e città metropolitane potranno utilizzare una parte dei propri risultati di amministrazione vincolati per fronteggiare l’emergenza Covid 19. La misura, contenuta negli emendamenti al decreto «Cura Italia» (dl 18(2020), era inizialmente circoscritta allo sole regioni e province autonome, ma dopo la levata di scudi dei sindaci e l’intervento della Ragioneria generale dello Stato il suo ambito di applicazione è stato allargato a tutti gli enti di cui all’art. 2 del dlgs 118/2011. Tale norma abbraccia, oltre alle amministrazioni regionali, gli enti locali direttamente o indirettamente rappresentativi ed i loro enti ed organismi strumentali. Dal punto di vista dei contenuti, l’emendamento ripropone nella sostanza quanto già previsto dall’art. 1, comma 758, della l 208/2015 (legge di stabilità 2016) per soccorrere finanziariamente gli enti di area vasta «affamati» dalla riforma Delrio. In pratica, viene autorizzato lo svincolo delle quote di avanzo di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già fi nanziati in anni precedenti con risorse proprie, con la possibilità di destinarle ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti ed indiretti del coronavirus. Il meccanismo, come già nel citato precedente, è subordinato ad alcune condizioni: 1) che non siano presenti obbligazioni sottostanti già contratte. Deve trattarsi, quindi, di effettive «economie» di spesa; 2) che non siano presenti vincoli di spesa riconducibili a funzioni fondamentali o a livelli essenziali di prestazioni. La norma richiede, inoltre, la preventiva comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, lasciando il dubbio se essa riferisca solo a trasferimenti piuttosto che alle altre tipologie di vincolo previste dall’ordinamento contabile (in particolare, alle economie su mutui). Non sono riproposte altre condizioni invece presenti nella previsione del 2015, quali la necessità di garantire comunque l’equilibrio di bilancio e l’assenza di effetti pregiudizievoli sul bilancio dell’ente erogatore come potrebbe accadere per le somme che risultano ivi accertate come restituzione, revoche o similari. La prima condizione, in particolare, pare comunque immanente al sistema e, non a caso, è richiamata espressamente anche nella disposizione del dl 18 (art.109) riguardante l’utilizzo dell’avanzo libero.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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