Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato il Focus n.5 avente ad oggetto “Avanzi di amministrazione e regola del pareggio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017” precisando che il Focus esamina la recente sentenza della Corte costituzionale 247/2017 riguardante la legittimità dell’attuale formulazione della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali con particolare riferimento alla mancata inclusione dell’avanzo di amministrazione nel saldo da mantenere in equilibrio.

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La Corte, affermando il principio secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, ha sottolineato l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto.
Secondo la Corte, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base transitoria (ad esempio con riferimento al bilancio di previsione che viene redatto anticipatamente rispetto al rendiconto riferito all’anno precedente).

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), nella recente circolare 5/2018, pur richiamando la sentenza della Consulta, ha confermato che l’utilizzo degli avanzi di amministrazione resta circoscritto soltanto agli spazi che si rendono disponibili nell’ambito del pareggio di bilancio, eventualmente aumentati tramite gli strumenti di flessibilità attualmente previsti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale e deroghe alla regola del pareggio).
Tali modalità di utilizzo sono infatti ritenute in linea con gli indirizzi interpretativi della Corte e comunque idonee al progressivo smaltimento degli avanzi stessi. Apparentemente, quindi, la sentenza in esame non avrebbe conseguenze operative in merito alle modalità con cui gli enti possono utilizzare l’avanzo di amministrazione disponibile ai fini del rispetto della regola del pareggio.

La sentenza apre infine alla necessità di una riflessione sul mantenimento del cosiddetto doppio binario di regole per le amministrazioni territoriali, quello proveniente dal pareggio di bilancio e quello derivante dalla normativa contabile.
Il superamento dell’attuale assetto avrebbe implicazioni rilevanti sui principi di coordinamento della finanza pubblica. Implicherebbe infatti una modifica dell’indirizzo, fino a oggi seguito, che vede nello Stato il soggetto che esercita il coordinamento anche attraverso la regolazione dell’utilizzazione di spazi di bilancio degli altri soggetti. La piena disponibilità degli avanzi (una volta accertati) da parte degli Enti territoriali implicherebbe – per il rispetto dei saldi delle Amministrazioni pubbliche – che lo Stato compensi (e sia in condizione di farlo) gli eventuali disallineamenti di competenza economica tra entrate e spese che il libero utilizzo degli avanzi da parte delle amministrazioni territoriali potrebbe comportare.

La transizione sembrerebbe richiedere inoltre alcune condizioni dirette a garantire che gli avanzi non risultino di natura meramente contabile:
a) il completamento della applicazione del sistema contabile disegnato dal D.Lgs. 118/2011 (ad esempio con l’integrale accantonamento al FCDE, già previsto per il 2021) per rendere efficaci i presidi per una ordinata gestione di bilancio;
b) un processo di trasparente emersione di posizioni debitorie verso partecipate e soggetti terzi;
c) il rispetto dei termini di pagamento dei fornitori.
La transizione dovrebbe comunque mantenere un carattere di gradualità al fine di consentire un percorso per il progressivo smaltimento degli avanzi in essere.

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