Aumenti IRPEF solo a partire dal 7 giugno, eventualmente con variazione

La risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 5 del D.lgs. n. 23/2011 (sul fisco municipale), il quale prevede la disciplina per lo sbocco delle addizionali comunali all’Irpef:

Che cosa prevede la norma

Dal 2011 è rimosso il blocco del potere di deliberare aumenti o di istituire l’addizionale comunale irpef con regolamento governativo da emanare entro il 6 giugno 2011. Nel caso di mancata emanazione del suddetto regolamento, in ogni caso, possono  istituire o aumentare l’aliquota irpef, i comuni che:
– non hanno istituito la predetta addizionale
– l’’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento.
L’aumento può essere al massimo del 2 per mille annuo, fino al tetto del 4 per mille.

I chiarimenti del Mef

Prima del 7 giugno i comuni non possono legittimamente procedere all’istituzione dell’addizionale ovvero all’aumento dell’aliquota di compartecipazione, perché fino al 7 giugno 2011 vige la sospensione del potere dei comuni.
Le deliberazioni adottate prima del 7 giugno sono da riapprovare. Gli enti che hanno già varato il bilancio preventivo 2011, procederanno con una variazione di bilancio.

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