Atti legislativi e amministrativi – Principio della copertura finanziaria

Bilancio e contabilità – Atti legislativi e amministrativi – Principio della copertura finanziaria – Principio generale e inderogabile dell’ordinamento

TAR Campania, Napoli, sez. II – Sentenza 7 gennaio 2013, n. 176

1. Il principio della copertura finanziaria degli atti legislativi ed amministrativi che comportano una spesa pubblica è un principio generale ed inderogabile dell’ordinamento, derivante dalle norme di contabilità pubblica e dall’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale principio è costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, in relazione alle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime) che prevedevano l’assunzione di interventi comportanti una spesa senza la necessaria copertura finanziaria: si vedano, esemplificativamente, le recenti sentenze 10 maggio 2012, n. 115 (in relazione all’articolo 15 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, recante disposizioni finanziare in merito agli interventi per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore); 19 luglio 2012, n. 192 (relativa all’art. 31 l.r. Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35, in materia di sussidi in favore dei portatori di patologie oncologiche e dei pazienti trapiantati); 30 luglio 2012, n. 212 (concernente l’art. 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, in materia di organizzazione e personale); 3 marzo 2011, n. 68 (riguardante l’art. 21, comma 1, l.r. Puglia 25 febbraio 2010 n. 4, in materia di assunzione di personale sanitario). Il principio della inderogabilità della copertura finanziaria è ribadito ed applicato sia dal giudice amministrativo che da quello contabile negli ambiti e nei settori di rispettiva competenza giurisdizionale. Ad esempio, in materia di pubblico impiego, si è affermato che, in caso di difetto di copertura finanziaria, “la procedura per l’assunzione del vincitore di un concorso pubblico può sospesa o eventualmente, anche annullata” (Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2012, n. 446; in senso analogo, TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 luglio 2011, n. 3868); che, per quanto riguarda “il pagamento delle ore di lavoro prestate in eccedenza in plus orario), la p.a. deve porre in essere una complessa ed articolata procedura” caratterizzata, tra l’altro, dal “controllo sulla copertura finanziaria della spesa a carico del bilancio dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2012, n. 3102); che “la spesa pubblica destinata al pagamento degli stipendi dei pubblici dipendenti è soggetta a rigorosi limiti di compatibilità finanziaria” e che “non possono sorgere vincoli atipici a carico della finanza pubblica per il pagamento di emolumenti relativi al personale, salvo specifiche previsioni legislative che devono garantirne la copertura finanziaria” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 febbraio 2012, n. 463). In tema di procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici, si è affermato che “il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all’art. 81 Cost., esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria e ciò al fine di porre al riparo l’interesse pubblico dalla stipula di un contratto che la p.a. non potrebbe fronteggiare per carenza delle risorse finanziarie occorrenti” (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 14 maggio 2012, n. 978; in senso analogo, in materia di revoca di atti di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 29 febbraio 2012, n. 479). In materia di responsabilità contabile dei pubblici dipendenti, si è affermato che “per copertura finanziaria si intende la disponibilità del finanziamento sul competente capitolo di bilancio: pertanto l’imputazione di una spesa a un capitolo di bilancio con oggetto diverso viola il principio di specificazione della spese pubblica che è inderogabile tutte le volte che l’oggetto del capitolo sia sufficientemente definito e la falsa attestazione finanziaria su una determinazione rende conseguentemente nulla la stessa determinazione ex art.189, l.r. Sicilia 16/1963 (Corte dei conti, reg. Sicilia, sez. giurisd., 24 aprile 2012, n. 1337). Per quanto riguarda in particolare i concorsi universitari, il Collegio rileva che la regola del rispetto della copertura finanziaria è sancita espressamente dal d.P.R. n. 117/2000 (cfr. art. 2, comma 1, nonché art. 5, comma 9).
2. È di regola irrilevante ai fini dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; TAR Lazio, Roma, sez. III, 1° aprile 2011, n. 2881; TAR Campania, Napoli, sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502). Infatti, tale circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta (e addirittura fisiologica), in quanto risponderebbe alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti. Tuttavia, l’inesistenza di un obbligo di astensione non è assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755; TAR Campania, Napoli, sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4294;TAR Molise, 10 aprile 2012, n. 136).

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